Precedenti risoluzioni contrattuali per grave inadempimento del concorrente a una pubblica gara
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, ai sensi dell’art. 96, co. 10, lett. c, n. 3 d.lgs. 36/2023, le cause di esclusione non automatica derivanti da risoluzioni contrattuali per grave inadempimento hanno rilevanza per tre anni decorrenti dalla “commissione del fatto”, la quale coincide con la data di adozione del provvedimento risolutorio formale. Per espressa disposizione del successivo comma 11, l’eventuale impugnazione giurisdizionale del provvedimento di risoluzione non rileva ai fini della decorrenza del triennio, restando del tutto ininfluente la data della successiva sentenza di conferma della legittimità dell’atto. La ratio della norma risiede nell’esigenza di evitare che l’utilizzo strumentale dei rimedi processuali sottragga indefinitamente il fatto pregresso alla valutazione delle stazioni appaltanti. Decorso il triennio dall’atto risolutorio, l’operatore economico non è più tenuto a dichiarare la vicenda nel DGUE.
Post di Alberto Antico – avvocato
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