L’importanza della motivazione e della comunicazione dei motivi ostativi

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 27 marzo 2014 n. 389 si sofferma sull’importanza dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990: “E’ noto che l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilendo il generale obbligo di motivazione, impone all’Amministrazione di esternare i presupposti di fatto e le ragioni diritto in base alle quali la stessa ha agito in un determinato senso, in ossequio alla esigenza, non certo trascurabile, di improntare l’esercizio dei pubblici poteri a precipue esigenze di conoscibilità dell’azione amministrativa. La motivazione del provvedimento amministrativo, infatti, è intesa a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l’Amministrazione si è determinata ad adottare il provvedimento stesso, con possibilità di controllare il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge, oltre che a permettere al destinatario del provvedimento la concreta possibilità di esercitare in maniera compiuta e consapevole il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, nei confronti degli atti della P.A.

Giova ricordare che il provvedimento impugnato risulta motivato nel seguente modo: “…si comunica al richiedente che non può subentrare nelle concessioni in argomento senza l’autorizzazione dell’autorità competente (art. 46 del Codice della Navigazione). Si ribadisce che a tutt’oggi non ci sono i presupposti per il subentro nel godimento delle concessioni di che trattasi”. Ebbene, è di tutta evidenza che la motivazione del provvedimento, attesa la sua assoluta genericità ed insufficienza, non consente al destinatario del provvedimento stesso di ripercorrere il ragionamento logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e di comprendere le effettive e concrete ragioni che impediscono il subentro nelle concessioni demaniali relative all’area in discussione, anche in considerazione della documentazione integrativa da ultimo trasmessa dal ricorrente”.

 Analogamente il Collegio sottolinea il rilievo della comunicazione del motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 24171990: “Sotto quest’ultimo profilo, si deve rilevare che la partecipazione procedimentale del ricorrente avrebbe potuto meglio definire i termini della questione, evidenziare gli aspetti di effettivo impedimento al subentro e le eventuali possibilità di superare l’asserita “mancanza dei presupposti”. Proprio per tali ragioni, risulta fondata anche la censura relativa al vizio procedimentale.

Come noto, infatti, l’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale….”. Tale norma, che esprime un principio di carattere generale, stabilisce un onere procedimentale propedeutico all’adozione di ogni provvedimento finale reiettivo dell’istanza del privato al fine di consentire allo stesso di dedurre tempestivamente, nel procedimento, eventuali circostanze idonee ad influire sul contenuto dell’atto finale, così anticipando e prevenendo il contenzioso che potrebbe verificarsi in sede giurisdizionale.

Pertanto, anche il rigetto dell’istanza di cui si discute doveva essere preceduta dal preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis, legge n. 241 del 1990 e la mancanza di tale avviso ha carattere assorbente perché preclude all’interessato lo svolgimento del necessario contraddittorio nell’ambito del relativo procedimento, non consentendogli un apporto collaborativo, in grado di condurre ad una diversa conclusione della vicenda (ex mulitsTAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 dicembre 2013, n. 2826; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2013, n. 4954; TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 ottobre 2013, n. 809; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 settembre 2013, n. 2177; TAR Piemonte, sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1154; TAR Lazio, Roma, sez. II, 14 giugno 2011, n. 5269).

Del resto, proprio in considerazione della asserita “mancanza dei presupposti” appare evidente che l’Amministrazione avrebbe dovuto preventivamente comunicare al ricorrente tali mancanze, in modo tale da consentire un confronto tra le parti in sede procedimentale, permettendo al ricorrente medesimo di rappresentare e specificare il proprio punto di vista e, quindi, formulare le proprie osservazioni in ordine alle presunte ragioni ostative all’accoglimento della domanda. Sotto tale profilo, nemmeno è sostenibile, almeno allo stato, che la comunicazione in esame non sarebbe stata necessaria in quanto il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, non potendo trovare applicazione l’art. 21 octies della medesima legge n. 241 del 1990, atteso che, nel caso in esame e allo stato degli atti, non è affatto palese che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso rispetto a quello concretamente assunto dall’Amministrazione resistente (TAR Marche, Ancona, sez. I, 24 febbraio 2012, n. 137; TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 aprile 2009, n. 3847)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 389 del 2014

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