Chi sospende il rilascio del Permesso di Costruire in contrasto con gli strumenti urbanistici?

18 Apr 2014
18 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 418 chiarisce che la competenza a sospendere il permesso di costruire in contrasto con gli strumenti urbanistici dell’ente spetta all’organo che può rilasciare questo titolo edilizio: “Ed invero, osserva il Collegio, il potere di sospensione di ogni determinazione su domande di permesso di costruire in contrasto con le statuizioni degli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati, è attribuito all’organo comunale competente per il rilascio del permesso di costruire, ciò in base alla legge n. 1402 del 1952 - che tale potere di sospensione introdusse attribuendolo al Sindaco- , ed in base all’attuale art. 12, terzo comma del D.P.R. n. 380/2001, oltreché, all’art. 29 della L.R. n. 11/2004.

Si tratta di norme che attribuiscono un potere di natura eccezionale e derogatoria, non suscettibili di applicazione analogica a casi come quello di specie di autorizzazione per l’esecuzione d’ interventi di miglioria fondiaria da parte del dirigente regionale (ben diversi dal rilascio di un titolo edilizio da parte del competente organo comunale)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 418 del 2014

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