A proposito di appalti

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 31 marzo 2014 n. 425, affronta alcune questione relative agli appalti.

Per quanto riguarda la clausole di equivalenza: “è infondata la prima censura con cui la ditta ricorrente rileva la violazione della legge di gara in relazione al fatto che la commissione aggiudicatrice non avrebbe tenuto conto delle prescrizioni in essa contenute relative ai requisiti che le apparecchiature dovevano possedere, prescrizioni rispetto alle quali l’offerta della controinteressata, in quanto difforme, avrebbe dovuto essere esclusa. Nel caso di specie, invero, i requisiti delle apparecchiature indicati dal bando e dal capitolato erano né requisiti “minimi”, né requisiti “essenziali”, né “regole tecniche nazionali obbligatorie” tali da comportare, in caso di difformità da essi, l’esclusione dalla gara: sicchè si doveva necessariamente aver riguardo al principio di “equivalenza” sancito dall’art. 68 del DLgs n. 163/2006, alla stregua del quale le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento, qualora le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche della lex specialis. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara la stazione appaltante, pertanto, in presenza di offerte equivalenti, deve verificare la sussistenza dei requisiti descritti al fine di effettuare la valutazione dell'offerta”.

Per quanto riguarda la discrezionalità della stazione appaltante che si avvale del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “che, quanto alla seconda censura, va anzitutto osservato che nel caso di adozione del metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (metodo prescelto dalla stazione appaltante) l’ambito di intervento e di esercizio della discrezionalità amministrativa è ampia: la commissione di gara, infatti, non può limitarsi a verificare l’entità delle offerte, ma compie una serie articolata di operazioni determinando, in primo luogo, gli elementi in base ai quali attribuire a ciascuna voce il punteggio pertinente, poi analizza singolarmente ciascuna voce e, attenendosi ai criteri prefissati, assegna un punteggio e, infine, accerta il valore economico dell’offerta e, dopo aver sommato i criteri, redige la graduatoria. Vi è, quindi, un ampio spazio di discrezionalità non solo nell’impostazione dei criteri motivazionali per attribuire i punteggi, ma anche per far rientrare ciascun elemento valutato in questo o quell’altro criterio motivazionale. La disaggregazione del punteggio, dunque, è fondamentale al fine di rendere trasparente l’azione amministrativa e controllabile in sede di sindacato anche giurisdizionale l’operato della commissione. Gli operatori economici hanno quindi tutto l’interesse a conoscere il più possibile la ripartizione dei punteggi di ciascuna voce, allo scopo di poter verificare esattamente l’operato della commissione”.

Infine, con riferimento ai parametri di valutazione delle offerte: “Ciò premesso, si osserva che sussiste un principio giurisprudenziale pacifico secondo il quale solo in presenza di criteri di valutazione sufficientemente analitici e precisi si affievolisce la necessità di motivazione. Se, invece, i criteri o subcriteri sono generici, la commissione dovrà motivare ampiamente ed esaurientemente i singoli punteggi, e l’obbligo motivazionale è indirettamente proporzionale all’analiticità dei parametri di valutazione: più ampia è la discrezionalità della commissione nel giudizio tecnico, più pressante è l’obbligo di esternare con precisione l’iter logico percorso. La motivazione è lo strumento tecnico attraverso il quale si riesce a controllare il rispetto dei principi costituzionali sostanziali della parità di trattamento (a livello generale) e della parità di concorrenza (a livello di imprese) e giurisdizionali della ragionevolezza e della logicità delle scelte. È appena il caso di sottolineare che i criteri motivazionali devono essere conosciuti dagli offerenti anteriormente alla presentazione dell’offerta, non essendo più possibile, in seguito alla recente abrogazione del IV comma, ultimo periodo dell’art. 83 del codice appalti, che la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, possa fissare i parametri cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio il punteggio prestabilito dal bando. Massima trasparenza preventiva dunque. Alla luce dei cennati principi legislativi e giurisprudenziali, di fronte ad un criterio valutativo abbastanza generico, come quello indicato dalla legge di gara, l’obbligo motivazionale era rigoroso. La commissione tecnica aveva l’obbligo di spiegare con sufficiente chiarezza e precisione le ragioni dell’assegnazione ai concorrenti dei punteggi. La motivazione non può essere fornita o integrata successivamente alla formulazione del giudizio (cfr. la nota 29.7.2013 con cui il Comandante della polizia urbana invita la commissione giudicatrice a “specificare l’iter motivazionale che ha indotto la commissione di gara ad affidare la procedura alla RTI Vigeura”: doc. 12 del Comune), ma deve essere ad essa contestuale. Concludendo, in assenza di motivazione sufficiente, l’aggiudicazione va annullata, compresi gli atti connessi (presupposti e consequenziali), ivi inclusa la procedura concorsuale. Sta nella discrezionalità della stazione appaltante decidere, in sede di riedizione della gara, se specificare meglio i criteri di valutazione attraverso la riformulazione del disciplinare e del capitolato di gara o se accontentarsi di un rigoroso obbligo motivazionale in capo alla commissione tecnica, lasciando invariati il disciplinare di gara ed i criteri già formulati”.  

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 425 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC