No alle attività commerciali in zona agricola

19 Mag 2014
19 Maggio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 09 aprile 2014 n. 490 si occupa della D.I.A. e della impossibilità di realizzare delle attività commerciali in zona agricola.

Per quanto concerne il primo aspetto si legge: “Il collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito.

Il collegio evidenzia che il provvedimento inibitorio del 4 Settembre 2007 non è tardivo.

Infatti alla data dei provvedimenti impugnati il testo vigente dell’art. 19 della legge n° 241 del 1990 era il seguente:

Il secondo comma stabiliva che l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

Il terzo comma aggiungeva che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio del potere inibitorio non decorreva dunque dalla data di presentazione della d.i.a., ma dalla comunicazione di inizio dell’attività, successiva di almeno 30 giorni rispetto alla data di presentazione della d.i.a.

Nel caso di specie la comunicazione di inizio dell’attività successivamente alla presentazione della d.i.a. non si è avuta e dunque l’amministrazione non è decaduta dall’esercizio del potere inibitorio”.

 Invece, con riferimento alla seconda questione: “3. Non sussistono i lamentati vizi di violazione di legge, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria ed eccesso di potere.

Infatti i provvedimenti impugnati sono atti dovuti e vincolati.

Parte ricorrente non può esercitare attività commerciale in zona agricola.

Il collegio evidenzia che era stato oggetto di condono soltanto l’edificio in cui si svolge l’attività commerciale, ma non l’area di pertinenza.

Tale ambito della sanatoria risulta particolarmente dalla relazione tecnico – illustrativa allegata all’istanza di condono, secondo cui l’intervento consiste nel condono edilizio di “un edificio”.

Né vale il richiamo di parte ricorrente a casistica giurisprudenziale relativa a parcheggi in zona agricola perché devono essere analizzate in concreto le caratteristiche del parcheggio per valutarne la compatibilità del parcheggio con la zona agricola.

Nel caso di specie il parcheggio ha lo scopo di servire all’attività di vendita di autovetture e dunque, qualificandosi l’attività di parcheggio in relazione allo scopo, si caratterizza come attività commerciale, che è incompatibile per sua natura con la destinazione di zona agricola.

Sotto tale profilo va evidenziato che la stessa parte ricorrente ha qualificato nella d.i.a. l’attività da svolgere sull’area scoperta come attività commerciale”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 490 del 2014

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