Appello e motivi non esaminati od assorbiti in primo grado
Il Consiglio di Stato chiarisce come deve avvenire, in sede di appello, la riproposizione dei motivi di censura non esaminati o dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure:
“Al riguardo, occorre rammentare, da un lato, che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 Cod. proc. amm., la riproposizione in appello dei motivi di censura non esaminati dal giudice di primo grado o dallo stesso dichiarati assorbiti non richiede necessariamente la proposizione di appello incidentale per la parte vittoriosa in primo grado, ma può avvenire anche, con semplice memoria non notificata, ma depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio (Cons. St., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248).
Dall’altro, va ribadito come l'esame dei motivi assorbiti in primo grado è consentito al giudice di appello solo se sia intervenuta un'apposita iniziativa della parte interessata che li richiami espressamente, giacché l'onere di riproposizione dei motivi assorbiti esige, per il suo rituale assolvimento, che la parte appellata indichi specificatamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, all'evidente fine di consentire a quest'ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse; pertanto, un indeterminato rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel giudizio d'appello i motivi in tal modo dedotti, trattandosi di formula di stile insufficiente a soddisfare l'onere di "espressa" riproposizione (Cons. St., Sez. III, 6 giugno 2011, n. 3371; Id., 13 maggio 2011, n. 2908)” (Consiglio di Stato, sez. V, 02 ottobre 2014 n. 4915).
dott. Matteo Acquasaliente
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