L’offerta incompleta determina l’esclusione dalla gara
Il T.A.R. Veneto stabilisce che l’offerta incompleta determina l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006. In questi casi, infatti, non si applica il c.d. principio del soccorso istruttorio perché ciò altererebbe la par condicio.
Nella sentenza n. 1315 del 2014 si legge che: “E’ emerso in modo in equivoco e non contestabile che gli indicati c.d. relativamente ai lotti : 13, 19, 20, 23, 24 e 38, pur risultando perfettamente funzionati e leggibili, nondimeno essi non contenevano tutti i documenti richiesti.
Tale evenienza, pertanto, si connota, all’evidenza, come un’offerta incompleta e diversa da quella richiesta dal bando che legittima la esclusione del candidato a mente dell’art. 46 bis del d.lgs 163/2006.
E’ onere di ogni partecipante quello di verificare la esattezza e la completezza dell’offerta, che non può essere completata e/o integrata nei suoi aspetti essenziali pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
Tali rilievi sono già stati espressi dalla giurisprudenza che ha osservato : “ …L’ammissione di una offerta incompleta e condizionata viola la “par condicio”, perché consente all’offerente di concorrere con altri offrendo qualcosa di diverso e minore, ovvero di partecipare con una offerta economica non determinata in modo puntuale, in quanto ancora in parte da negoziare per renderla comparabile con le altre. Perciò l’esclusione non necessita affatto di clausola specifica ma è imposta dal necessario rispetto della “par condicio” e della “lex specialis”, senza che possa essere invocato il “favor partecipationis”, non essendovi alcunché di dubbio nella fattispecie” ( Tar Emilia Romagna- Bologna, 30 gennaio 2012, n. 83; Cons. St. sez. II, 5127/13 – citata dalla resistente).
Nel caso di specie, pertanto, più che un’attività di soccorso volto a chiarire e precisare i contenuti dell’offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere una vera e propria attività integrativa ed additiva della domanda incompleta della ricorrente, così da pregiudicare la situazione giuridica degli altri candidati e favorendo illegittimamente ed illiceitamente la concorrente”.
dott. Matteo Acquasaliente
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