Se i ricorrenti hanno interessi contrapposti il ricorso è inammissibile

03 Nov 2014
3 Novembre 2014

Cosa succede se i ricorrenti hanno interessi contrapposti?

Il T.A.R. Veneto dichiara inammissibile il ricorso proposto da una pluralità di ricorrenti che hanno interessi divergenti e contrapposti gli uni nei confronti degli altri. Nello specifici si trattava dell’impugnazione della revoca dell’erogazione di alcuni finanziamenti disposti dalla Regione Veneto.

Ecco la motivazione, davvero stringata, della sentenza n. 1324 del 2014: “Il ricorso è stato proposto da una pluralità di ricorrenti aventi ciascuno interesse autonomo rispetto all’altro, considerando che ciascuno lamenta l’illegittimità del mancato inserimento in posizione utile nella graduatoria finalizzata alla concessione di contributi a favore della propria impresa.

Ciascun ricorrente è inoltre in posizione di controinteresse rispetto all’altro, potendo il contributo richiesto essere assegnato ad un ricorrente e non all’altro.

Il ricorso è pertanto inammissibile, essendo stato proposto per la tutela di interessi distinti (così Tar Veneto III n° 105, 109 e 1250 del 2014, Consiglio di Stato, V, n° 4914 del 2012)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto  1324 del 2014

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