Il confinante non è un controinteressato rispetto agli abusi edilizi del vicino
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1130 del 2014.
Scrive il TAR: "1. In primo luogo è necessario rilevare l’infondatezza dell’eccezione preliminare mediante la quale l’Amministrazione comunale eccepisce la mancata notifica del ricorso in questione nei confronti del soggetto confinante che, a sua volta, è risultato aver comunicato al Comune di Enego l’esistenza degli abusi di cui si tratta.
1.1 Contrariamente a quanto affermato dalla parte resistente un prevalente orientamento giurisprudenziale, peraltro di recente ribadito (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 04-04-2014, n. 1944 e Cons. Stato Sez. VI, 24-02-2014, n. 867), ha sancito che la qualità di
controinteressato in capo ad un determinato soggetto, postula la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto
impugnato, interesse inesistente nei confronti dei soggetti confinanti.
1.2 Si è affermato, infatti, che il proprietario confinante “non è un controinteressato in senso tecnico-giuridico, in quanto il suo interesse alla conservazione di tale provvedimento deriva non dalla titolarità di una nuova ed autonoma posizione giuridica attribuitagli dal provvedimento impugnato….”.
1.3 E’ evidente che il Sig. Cenci in qualità di soggetto confinante non ha alcun interesse analogo e contrario rispetto a quello dell’odierno ricorrente Signor Scapolo e, ciò, peraltro in conformità alle valutazioni poste in essere dal Comune di Enego che, nel corso del procedimento di sanatoria, non ha mai coinvolto alcun ulteriore soggetto. L’eccezione è, pertanto, infondata e va respinta".
Dario Meneguzzo - avvocato
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