In materia di altezze vi è un forte potere discrezionale della P.A.

02 Set 2014
2 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 16 luglio 2014 n. 1036 si sofferma sulla portata dell’art. 8 del D.M. n. 1444/1968 disciplinante i limiti di altezza degli edifici, confermando che: “Sul punto questo tribunale si è già espresso con la sentenza numero 41 del 2014, affermando che la prescrizione di cui all’art. 8 del D.M. 1444/68 (secondo cui, per le costruzioni da realizzarsi in zone C, che siano contigue o in diretto rapporto visuale con zone A, le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze “compatibili” con quelle degli edifici delle zone A) rimanda all’amministrazione la valutazione di compatibilità delle altezze delle nuove costruzioni rispetto a quelle esistenti in zona A, con un giudizio che è pacificamente caratterizzato da connotati di discrezionalità tecnica, quindi sindacabile solo nelle ipotesi in cui emergano elementi sintomatici dell’eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della sproporzionalità del rapporto tra esistente e realizzando in deroga. Premesso pertanto che, proprio con riferimento all’altezza della villa Liberty, citata anche da parte ricorrente, la precedente sentenza di questo Tribunale aveva specificamente rimarcato che “ il confronto fra l’altezza della villa e relativa torretta di proprietà della ricorrente (rispettivamente pari a mt. 10,40 e mt. 12,90) e le altezze di progetto relative all’ampliamento dell’albergo Stadio (mt.13,80 e mt.16,90 per l’ulteriore piano per ascensore) - dati che peraltro non sembrano collidere con quelli rilevati dall’amministrazione in occasione del sopralluogo eseguito nell’ottobre del presente anno - non appaiono in ogni caso sproporzionate o comunque di dislivello tale da poter essere ritenute non compatibili, nei termini indicati dall’art.8 del d.m. 1444/68”, deve ulteriormente osservare il Collegio che non sussiste ragione per ritenere che la sopracitata valutazione discrezionale di compatibilità debba essere invece riferita in particolare soltanto agli edifici di altezza inferiore”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 1036 del 2014

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