Il proprietario è tenuto a demolire l’opera abusiva anche se non ha concorso a realizzarla
Il TAR Veneto conferma che è legittimo l’ordine di demolizione delle opere abusive e/o di ripristino, impartito al proprietario dell’area sulla quale sono state rilevate opere abusive, in quanto comunque chiamato a rispondere (indipendentemente dal dolo o dalla colpa) delle opere realizzate senza titolo, quanto meno in termini di mancata attivazione al fine di evitare o rimediare all’abuso commesso.
Si legge nella sentenza n. 1357 del 2014: " A fronte dei provvedimenti assunti dall’Ente Parco e quindi dal Comune di Rosolina per le opere così realizzate, con i primi tre ricorsi la proprietà dell’area sulla quale insiste la struttura ricettiva ha lamentato il difetto di legittimazione passiva, non essendo responsabile delle opere abusive.
L’assunto non è condivisibile, in quanto è pacificamente riconosciuta la legittimità dell’ordine di demolizione e/o ripristino impartito al proprietario dell’area sulla quale sono state rilevate opere abusive, in quanto comunque chiamato a rispondere (indipendentemente dal dolo o dalla colpa) delle opere realizzate senza titolo, quanto meno in termini di mancata attivazione al fine di evitare o rimediare all’abuso commesso.
Infatti, come costantemente ribadito (cfr. T.A.R Emilia-Romagna, Bologna, n. 502/2013), il proprietario è passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, essendo tenuto alla sua esecuzione indipendentemente dall'aver materialmente concorso alla perpetrazione dell'illecito; pertanto, l'estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l'inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene.
Certamente, il proprietario non responsabile avrà tutto il diritto di rivalersi nei confronti del soggetto che, avendo a disposizione l’immobile, ha commesso gli abusi: tuttavia, nessuna illegittimità è rilevabile nei riguardi del provvedimento che, con riguardo ai diversi profili rilevati in rapporto alle diverse competenze esercitate, rispettivamente dal Comune e dall’Ente Parco, ha imposto alla proprietà di eliminare le opere abusive".
Dario Meneguzzo - avvocato
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