Nei casi dubbi si deve presumere che un’opera non sia abusiva
Il TAR Brescia si è trovato a decidere un caso nel quale era dubbia l'epoca di realizzazione di un'opera edilizia e, nel caso specifico, era rilevante stabilire se fosse antecedente all’entrata in vigore della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Più spesso il problema si pone con riferimento alla legge ponte (legge 6 agosto 1967 n. 765). Il TAR ha deciso che nelle situazioni dubbie prevale la tesi più favorevole alla conservazione di quanto edificato, nel senso che l'opera si considera anteriore all'entrata in vigore della legge più restrittiva. In ogni caso, di regola spetta all'interessato dimostrare l'epoca di realizzazione dell'opera, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 del codice civile.
Si legge nella sentenza n. 1057 del 2014: "15. Il punto che appare decisivo nella vicenda in esame è la preesistenza del manufatto, adibito a cantina, sul quale sono stati eseguiti gli interventi principali.
La ricorrente ha documentato attraverso la scheda di accatastamento del 4 novembre 1943 che a quella data il seminterrato era già stato realizzato.
Non è chiaro se i lavori di costruzione siano iniziati anteriormente all’entrata in vigore della legge 17 agosto 1942 n. 1150, ma nelle situazioni dubbie prevale la tesi più favorevole alla conservazione di quanto edificato (v. TAR Brescia Sez. II 10 maggio 2012 n. 825; TAR Brescia Sez. II 2 aprile 2013 n. 307).
Del resto, il lungo tempo trascorso priverebbe di qualsiasi rilievo l’interesse pubblico alla demolizione del manufatto, anche se al momento della realizzazione fosse stato necessario un titolo autorizzatorio.
16. La presunzione di regolare edificazione derivante dall’accatastamento e il notevole intervallo temporale impongono pertanto di considerare il manufatto come preesistente e ormai stabilizzato, con la conseguente impossibilità di qualificare l’intervento edilizio abusivo come nuova costruzione".
Dario Meneguzzo - avvocato
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