Concessione e riparto di giurisdizione
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 02 dicembre 2013 n. 1341, si occupa del comparto di giurisdizione in materia di concessione, chiarendo che : “la individuazione della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, deve essere elaborata esclusivamente alla stregua del petitum sostanziale (art.7 cpa), così come definito dalle storiche decisioni della Corte di Cassazione (n.2680/1930) e dal Consiglio di Stato (A.P. n. 1/1930), pacificamente e costantemente ribadito dai diversi plessi giurisdizionali ( Cass. Civ. s.u. 26 maggio 2004, n. 10180 e Cons. St., sez. V, 5 giugno 2012, 3298), e recentemente precisato e valorizzato da Corte Costituzionale n. 204/2004 e n.191/2006.
Pertanto è alla luce di tali insegnamenti che il ricorso proposto deve essere affidato all’esclusivo scrutinio del giudice ordinario, atteso che la questione sollevata attiene alla vigenza o meno, nonché alla esatta interpretazione del contratto intervenuto tra le parti e dei conseguenti diritti soggettivi da esso derivati.
In altre parole la natura intrinseca della questione sottoposta al giudizio del Collegio attiene, esclusivamente ad evenienze comunemente definite paritetiche e che, in quanto tali, non involgono punto poteri autoritativi espressi dal concessionario nell’esercizio delle sue funzioni e potestà.
Quindi, per risolvere la questione oggetto del presente scrutinio, è necessario valutare, non già il legittimo utilizzo di potestà pubbliche – che non ci sono state -, bensì stabilire gli esatti termini della vicenda contrattuale intervenuta tra le parti, questione questa che attiene ad aspetti di esclusiva valenza negoziale della vicenda e, quindi, afferenti alla lamentata lesione di diritti soggettivi del ricorrente, che, come è noto, sono affidati allo scrutino del giudice ordinario (Consiglio Stato , sez. V, 19 marzo 2009 , n. 1623)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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