Il PRG può prevedere una nuova zona residenziale e strutture scolastiche a ridosso di già esistenti aree produttive

06 Nov 2014
6 Novembre 2014

Il TAR Emilia Romagna  - Bologna ha respinto un ricorso avverso una variante al PRG. La  parte ricorrente deduceva il difetto di motivazione e la “palese ingiustizia” della scelta urbanistica operata che, prevedendo una nuova zona residenziale B5 e la realizzazione di strutture scolastiche a ridosso delle già esistenti aree produttive, avrebbe imposto un irragionevole limite alle future possibilità di espansione delle attività produttive in essere creando, si afferma in ricorso, “le premesse per una convivenza difficile e problematica”.

Rimane l'evidenza che per il cittadino è davvero difficoltoso contestare le scelte  discrezionali della P.A., anche quando appaiono alquanto opinabili.

Si legge nella sentenza n. 998 del 2014: "Preliminarmente il collegio richiama il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale “l'Amministrazione ha ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica; le scelte effettuate costituiscono, in generale, valutazioni discrezionali attinenti al merito amministrativo, che come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice, salvo che non siano inficiate da palesi errori di fatto o da abnormi illogicità", ovvero arbitrarietà irrazionalità o manifesta irragionevolezza, in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 settembre 2012, n. 7486)”. (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 13 settembre 2013, n. 1927).

Ciò premesso non può che rilevarsi che la ricorrente, sulla quale incombe l’onere probatorio in ordine alle affermate abnormità od errori, non ha allegato alcun elemento suscettibile di palesare, sia pur in via sintomatica, un distorto esercizio del potere amministrativo ma si è limitata a richiamare due principi giurisprudenziali (peraltro condivisi dal collegio) con i quali è stato in passato affermato che la pianificazione urbanistica, ancorché espressione di alta discrezionalità, non può svolgersi senza una adeguata ponderazione degli interessi privati coinvolti (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 1997, n. 176) e che “la strumentazione urbanistica non può costituire una misura [sostanzialmente] espulsiva per gli insediamenti produttivi esistenti” come sarebbe da ritenersi l’approvato vincolo che impedisce qualsiasi possibilità di ampliamento dello stabilimento ponendo in essere un vincolo di natura sostanzialmente espropriativa (TAR Lombardia, Brescia, 23 aprile 2002, n. 783).

Quanto al primo dei richiamati principi che la ricorrente assume essere stati violati, deve rilevarsi che il procedimento di adozione della variante si è svolto in contraddittorio garantendo la partecipazione della società ricorrente che in detto ambito ha avuto la possibilità di rappresentare le proprie ragioni (osservazioni depositate in data 10 dicembre 2003).

La circostanza che l’Amministrazione non abbia aderito alle valutazioni in detta sede espresse non connota si per sé di illegittimità la scelta operata né è previsto in caso di non accoglimento delle medesime un supporto motivazionale particolarmente articolato atteso che le osservazioni di parte privata non vincolano in alcun modo l’azione dell’Amministrazione costituendo, come già affermato in giurisprudenza, “un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso, in ordine alle proprie scelte discrezionali, assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati scaturenti da convenzioni urbanistiche già sottoscritte, di superamento degli standards minimi di cui al d. m. 2 aprile 1968 n. 1444, di giudicato conseguente ad annullamento di un diniego di rilascio di un titolo edilizio o di un silenzio rifiuto su una domanda di concessione, ovvero di sopravvenuta inedificabilità di un'area non ancora edificata e interclusa da altre aree legittimamente edificate" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4806).

In sede di osservazioni, inoltre, la ricorrente non ha allegato alcun profilo di pregiudizio concreto ed attuale qualificabile come diretta ed immediata conseguenza del provvedimento impugnato atteso che il danno paventato consisterebbe nell’impossibilità di operare non meglio specificati futuri ed eventuali ampliamenti dell’area produttiva che, allo stato, non vengono nemmeno documentati come prospettiva già esaminata dai vertici aziendali.

Tale circostanza, infine, esclude in radice che la variante possa rivelarsi una misura sostanzialmente “espulsiva” dell’impianto produttivo dal territorio come affermato in ricorso in assenza di alcun principio di prova".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Emilia Romagna Bologna 998 del 2014

 

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