La carta d’identità scaduta non comporta l’esclusione

06 Nov 2014
6 Novembre 2014

Il T.A.R. Veneto conferma che la presentazione di una carta d’identità scaduta non comporta l’automatica esclusione dalla gara della ditta perché si tratta di un’irregolarità che può essere sanata dall’offerente.

Nella sentenza n. 1360/2014 si legge che: “Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, dal quale non vi sono valide ragioni per discostarsi, ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto, la mera allegazione di un documento di identità scaduto, deve ricondursi alla categoria delle irregolarità, come tale suscettibile di regolarizzazione in qualunque momento del procedimento, non determinandosi alcuna violazione della par condicio dei concorrenti, non incidendo tale documento sulla sussistenza dei requisiti o sulla regolarità dell’offerta e non facendo venir meno l’imputabilità della dichiarazione resa dall’interessato (a titolo esemplificativo, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366; TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 novembre 2013, n. 9376; id., sez. III, 5 marzo 2013, n. 2361; id., 4 ottobre 2011, n. 7692; TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 novembre 2010, n. 12339; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 28 luglio 2009, n. 837). Pertanto, a fronte della presentazione della dichiarazione sostitutiva corredata da documento di identità scaduto, l’Amministrazione avrebbe dovuto darne notizia al concorrente al fine di consentire la regolarizzazione della dichiarazione stessa ex art. 71, comma 3 del d.P.R. n. 445/2000, ma certo non avrebbe potuto escludere il concorrente in forza della previsione, “a pena di esclusione”, del Disciplinare di gara: infatti, ad avviso del Collegio, una siffatta prescrizione espulsiva non sfugge alla declaratoria di nullità, ai sensi dell’art.46, comma 1-bis, del D.Lgs n.146/2006 (comma inserito dall’art.4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011 n.70), per violazione del principio di tassatività della cause di esclusione oltre che di quelli di proporzionalità e ragionevolezza, atteso che la dedotta circostanza non è idonea ad ingenerare un’ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza della dichiarazione (con riferimento all’offerta, TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 marzo 2013, n. 1691)”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 1360 del 2014

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