In materia di abusi edilizi non si possono più applicare gli artt. 92 e 95 della legge regionale veneta n° 61 del 1985
Il TAR Veneto specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del testo unico dell’edilizia, gli artt. 27, 31 e 35 del T.U. dell’edilizia hanno sostituito la procedura prevista dagli artt. 92 e 95 della legge regionalen° 61 del 1985.
Di conseguenza, il TAR ha ritenuto illegittima e annullato la deliberazione consiliare impugnata con la quale le opere abusive sono state ritenute non in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, in quanto gli organi politici sono privi di competenza in materia.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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