Come si calcolano gli oneri concessori per le sale cinematografiche

10 Ott 2013
10 Ottobre 2013

Si occupa della questione la sentenza del Consiglio di  Stato n. 4859 del 2013.

Scrive il Consiglio di Stato: " 2.1) L'art. 20 del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 1° marzo 1994, n. 153 (recante "Interventi urgenti in favore del cinema") -nel quadro di disposizioni tese ad agevolare "...la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.." (comma 1)-, ha previsto, al comma 7, che: "Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione". L'ambito della fattispecie agevolativa deve essere, pertanto, raccordato all'identificazione tipologica del suo oggetto, come enucleabile anzitutto dall'art. 2 comma 8 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.28 (recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), a tenore del quale: " Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico". Peraltro, il successivo art. 22, nel demandare alle Regioni di disciplinare "...le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche..", al comma 2 ha dettagliato la descrizione tipologica delle aree destinate a pubblici spettacoli cinematografici, tra le quali, per quanto qui interessa, alla lettera c) ha incluso anche le "... multisala, (ossia) l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti".

2.2) Orbene, il Collegio condivide anzitutto il rilievo del giudice amministrativo partenopeo in ordine alla estraneità alla fattispecie agevolativa di tutti gli spazi della c.d. bouvette, ossia delle aree destinate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, nonché delle aree destinate a uffici o attività di ristorazione e giochi elettronici, posto che essi riguardano l'esercizio di attività non strettamente inerenti all'attività di pubblico spettacolo cinematografico. Né in senso diverso può assumere rilievo l'invocato d.m. 29 settembre 1998, n. 391 ("Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della l. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni"), che attiene ai requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle sale e che impone lo svolgimento di "...almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra quelli indicati dal decreto 30 ottobre 1996, n. 683..." (art. 3 comma 1 lettera e), e quindi ammette, tra gli altri, anche la vendita e somministrazione "durante lo svolgimento dello spettacolo" di  "dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivanti da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari pastigliaggi" o "bevande" (art. 1 comma 1, rispettivamente lettere c) e d) del d.m. 30 ottobre 1996, n. 683 ("Regolamento riguardante la disciplina di commercio nelle sale cinematografiche").
2.3) Al contrario, non possono essere esclusi dal calcolo della volumetria, a differenza di quanto opinato dal giudice amministrativo partenopeo, gli spazi adibiti a parcheggio. Nel caso di specie, il complesso, come pure evidenziato in sentenza (pag. 4), consta di cinque blocchi con undici sale cinematografiche, nei quali sono localizzate aree destinate a uffici, ristoro, attività ricreative, al servizio del complesso delle quali è stato realizzato un parcheggio interrato e un parcheggio di superficie. Poiché non sussiste, né è stato comprovato, un vincolo d'asservimento esclusivo degli spazi a parcheggio alla sola attività di spettacolo cinematografico, non può invocarsi una relazione di pertinenzialità tra i parcheggi e le sale cinematografiche che consenta di includere i primi nella fattispecie agevolativa.
2.4) In funzione dell'inesistenza di un vincolo di pertinenzialità esclusiva con l'attività di pubblico spettacolo cinematografico non possono nemmeno escludersi dal computo della volumetria i c.d. spazi "promiscui", ossia ingressi, uscite, atrii, servizi igienici, salvo che non ne sia possibile una delimitazione fisica e strutturale tale da renderli funzionali ai soli spettatori delle proiezioni cinematografiche. Il criterio individuato dal primo giudice di una "percentuale di utilizzo", secondo quanto esattamente osservato dal Comune di Napoli appellante, è effettivamente generico e praticamente inattuabile, proprio perché trattasi di spazi "promiscui", e quindi funzionali, in misura indeterminabile, sia alle esigenze dell'attività di pubblico spettacolo cinematografico sia a tutte le altre diverse attività esercite nel compendio immobiliare".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS 4859 del 2013

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