L’agibilità non attesta anche la conformità urbanistico-edilizia
Il T.A.R. Milano ribadisce che il certificato di agibilità non attesta anche la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile (o, meglio, se lo attesta, ma non è vero, sul punto non vale niente e non sana).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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In caso di false dichiarazioni o dichiarazioni mendaci, che succede??? <Si ricorda che l'agibilità è preceduto dal fine lavori e anche lì si deve dichiarare la conformità, se poi si vuole dire che sono due aspetti diversi, nel senso che l'agibilità deve solo valutare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente,
allora è corretto, ma non di certo corretto, perchè di fatto io avrei in fabbricato costruito in difformità da un titolo e agibile- Il Tar milano può dire per cortesia che succede a quella agibilità???
art. 24 Dpr 380/2001-
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
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