L’ordinanza di sospensione dei lavori abusivi non richiede l’avviso di avvio del procedimento
Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 921 del 2014, per due ragioni: 1) perchè in generale i procedimenti sanzionatori non richiedono l'avviso di avvio del procedimento; 2) e perchè lo stesso provvedimento cautelare vale come avviso: "2.6 E’ da considerare infondato anche il quarto motivo in considerazione del fatto che per un consolidato orientamento giurisprudenziale i provvedimenti sanzionatori non necessitano della preventiva comunicazione di cui all’art. 7 della L. n. 241/90.
2.7 Sul punto si è, inoltre, affermato che “la sospensione…non necessita di autonomo, previo, avviso, perché il provvedimento sospensivo ha esso stesso natura di avviso e, comunque, ha un'efficacia sostanzialmente cautelare che lo sottrae all'obbligo di preventiva comunicazione (in tal senso T.A.R. Lazio Latina, 18 aprile 2000, n. 204)”.
Dario Meneguzzo - avvocato
sentenza TAR Veneto n. 921 del 2014
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