Anche un laghetto attrezzato può costituire un abuso edilizio
Scavare per ampliare un laghetto, che già esisteva, abbellendolo con un ponticello e altri manufatti, è un miglioramento fondiario o un abuso edilizio?
La sentenza del TAR Veneto n. 921 del 2014 precisa che è un abuso edilizio: "2. Ciò premesso va rilevato che il ricorso di cui si tratta sarebbe risultato comunque infondato, anche a prescindere dall’improcedibilità sopra evidenziata.
2.1 E’ infondato, in particolare, il primo e il secondo motivo mediante i quali si sostiene la violazione dell’art. 76 della L. Reg. n. 61/1985 e, ciò, considerando che, a parere della ricorrente, la necessità di un titolo abilitativo risulterebbe esclusa nelle attività dirette a porre in essere dei movimenti di terra e dei miglioramenti fondiari.
2.2 Una più attenta lettura dello stesso art. 76 consente di evincere che a risultare esclusi dalla necessità di un provvedimento abilitativo sono solo “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola” e, ancora, i “miglioramenti fondiari di tipo agronomico”. Si consideri, inoltre, che al contrario di quanto affermato gli interventi posti in essere determinano un radicale mutamento e una modificazione dello stato dei luoghi e, ciò, nella parte in cui si è constatata la realizzazione di un allungamento di un laghetto mediante lo scavo di un canale, il raschiamento del fondo e la realizzazione di un ponticello in cemento e, ancora, la costruzione di un muretto e di un silos, tutti manufatti la cui realizzazione ha comportato l’incremento di superfici e volumi.
2.3 E’, allora, legittima l’applicazione dell’art. 91 della L. Reg. 61/1985 diretta a sanzionare con la demolizione la realizzazione di opere
suscettibili di incidere sul territorio e che determinino il venire in essere di variazioni essenziali rispetto ai manufatti esistenti.
2.4 Va, inoltre, considerato come nessuna prova è stata data circa il fatto che le opere sopra citate fossero finalizzate all’attività agricola o al miglioramento fondiario, circostanza che pure avrebbe, quanto meno in astratto, legittimato i movimenti di terra realizzati in mancanza di un titolo abilitativo e sulla base di quanto previsto dall’art. 76 sopra citato.
2.5 Analogamente (terzo motivo) non è stato dimostrato che le opere, nel momento in cui il provvedimento di sospensione veniva notificato, erano in realtà completamente realizzate, circostanza quest’ultima che a parere della ricorrente sarebbe suscettibile di determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato".
Dario Meneguzzo - avvocato
sentenza TAR Veneto n. 921 del 2014
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