Nel procedimento amministrativo nessun rilievo probatorio possono avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà, né della parte interessata e né di terzi?

12 Giu 2014
12 Giugno 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 2782 del 2014, nella quale si afferma che  nessun rilievo probatorio possono avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà, né della parte interessata e né di terzi , le quali non hanno alcun “valore” certificativo o probatorio nei confronti della pubblica amministrazione e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo civile o amministrativo‏.

Si legge nella sentenza: "1) .... la prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie è stato sempre posto sul privato, e non sull'Amministrazione, dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto (cfr. infra multa Consiglio di Stato Sez. VI 20 dicembre 2013 n. 6159; Consiglio di Stato sez. V 20 agosto 2013 n. 4182; Consiglio di Stato sez. V 15 luglio 2013 n. 3834; Consiglio di Stato Sez. VI 01 febbraio 2013 n. 631).

Per questo deve poi sottolinearsi l’assoluta inconferenza delle dichiarazioni difensive del Comune che in primo grado avrebbe dichiarato di non essere in grado di opporre prove contrarie alle autodichiarazioni dell’appellante.

 2) .... nessun rilievo probatorio possono peraltro avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà, né della parte interessata e né di terzi , le quali non hanno alcun “valore” certificativo o probatorio nei confronti della pubblica amministrazione e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo civile o amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 27/05/2010 n.3378; Consiglio di Stato sez. IV, 3 Agosto 2011 n. 4641; da Consiglio di Stato, Sez. IV 21 Ottobre 2013 n. 5109; Consiglio di Stato sez. IV 15 gennaio 2013 n. 211; Consiglio di Stato sez. IV 27/12/2011 n.6861; Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 2010 n. 10191)

3) In difetto di tali prove, resta infatti integro il potere dell'amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso ed il suo dovere di irrogare la sanzione prescritta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 23/01/2013 n.414)".

geom. Daniele Iselle

sentenza CDS 2782 del 2014

Commento

Ritengo che da questa sentenza si possa trarre il seguente insegnamento: l'obbligo di effettuare l'istruttoria grava sul responsabile del procedimento (art. 6 L. 241 del 1990). In relazione a questo, cosa deve fare il responsabile del procedimento, se l'interessato gli produce dichiarazioni sostitutive di atto notorio? A mio giudizio, non può fare finta di niente (come qualcuno potrebbe ipotizzare leggendo la sentenza), nè prendere per verità divine rivelate le dichiarazioni sostitutive, ma deve valutarle.  Dalla valutazione potrà emergere a prima vista la fondatezza di quanto dichiarato oppure la palese infondatezza, ma potrà anche emergere la necessità di convocare i testi per raccogliere da loro informazioni, che verranno verbalizzate e usate nel procedimento. Naturalmente sarà opportuno che chi produce le dichiarazioni sostitutive chieda al responsabile del procedimento di convocare    le persone informate e di sentirle, verbalizzando le loro dichiarazioni. Ritengo che l'omissione di queste attività istruttorie da parte del responsabile del procedimento (al quale siano state prodotte le dichiarazioni e chiesto di sentire i soggetti) comporterebbe l'illegittimità del provvedimento finale per difetto di istruttoria.

Non aderendo a questa soluzione, si incoraggerebbero i responsabili del procedimento a fare gli scansafatiche, il che non va certo bene. Ma la cosa ancora più grave, se si pretendessero solo documenti e non si accettasse di sentire le persone informate, sarebbe quella di impedire agli interessati di provare fatti che magari si possono provare solo con i testimoni.

Dario Meneguzzo - avvocato 

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5 replies
  1. Fiorenza dal Zotto says:

    A mio avviso le problematiche vanno distinte. Un conto sono le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci per le quali vi sarà il corrispondente regime sanzionatorio previsto dalla legge, un’altra e’ la necessita di verificare che tali dichiarazioni non siano in contrasto con atti dell’amministrazione. Facciamo un esempio. Un cittadino dichiara di aver Realizzato un edificio nel 1964, ma dall’esame della cartografia agli atti oppure dallo studio dei voli aereo fotogrammetrici si vede che la costruzione ha una datazione successiva. Ecco in questi casi penso si necessario fare delle verifiche, come appunto suggerisce l’avv. Menteguzzo. Che poi questo sia difficoltoso, che richieda tempo e approfondimenti ulteriori e’ vero, ma ciò’ non toglie che sia opportuno se non doveroso.

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  2. Gianluca says:

    sì, ragionevole e inoltre coretto quanto detto, senza dubbio….ma….
    …..ma il “falso in atto pubblico” dove sta? la verità in ciò che si dichiara e le sanzioni per chi onmette o dichiara il falso che senso hanno?
    …. ma allora che valenza ha la dichiarazione sostitutiva di atto notorio? Non è la prima volta che si utilizza tale strumento, o l’autocertificazione, per accelerare e semplificare il procedimento, o forse si vuole solo semplificare quello che si presenta e poi tutto deve essere valutato, istruito, verificato, confermato, validato ecc ecc….è davvero questo il procedimento reso più snello? diamo degli istituti semplificativi e poi qualcuno li deve sempre verificare? …processo alle intenzioni?
    …. ma poi non lamentiamoci dei tempi o delle modalità operative “a binario unico” che la pubblica amministrazione è costretta ad attuare; se poi per ogni nuova legge, ogni adempimento, tutto deve essere poi verificato dalla P.A., cosa si pretende? tempi certi? danni inflitti ai dipendenti per trascorso dei termini?
    Concludo dicendo che quanto detto dall’avvocato è corretto, ma forse più sul piano teorico che pratico. Ricordo inoltre che il responsabile del procedimento spesso non è la persona su cui grava l’istruttoria; spesso la fanno gravare su chi “responsabile non è”….e sono loro che rischiano, non solo il Responsabile, con la differenza che loro non hanno assicurazioni ad aiutarli, tantomeno stipendi d’oro

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  3. Daniele Iselle says:

    Alcune perplessità.
    La sentenza afferma “…. nessun rilievo probatorio possono peraltro avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà, né della parte interessata e né di terzi , le quali non hanno alcun “valore” certificativo o probatorio nei confronti della pubblica amministrazione e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo civile o amministrativo…”.
    L’art. 76 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – dispone:
    Norme penali
    1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu’ rispondenti a verita’ equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
    4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu’ gravi, puo’ applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

    Mi chiedo allora: ma se dette dichiarazioni sostitutive non hanno per la PA alcun “valore” certificativo o probatorio, perchè eventuali falsità sono punibili ai sensi della legge penale (art. 495 C.P.) come dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale? E perchè dovrebbero valere solo se confermate in apposita verbalizzazione in sede di convocazione del responsabile del procedimento e non in sè – sotto il profilo documentale – come prevede l’art. 76 del DPR 445/2000?

    Perchè in sede civile la Testimonianza scritta ex art. 257-bis CpC è valida e possibile, mentre l’autocertificazione, seppur prevista e regolata – se non prescritta dall’ordinamento – no? (…non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo civile o amministrativo…)

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  4. fiorenza dal zotto says:

    molto ragionevole
    fdz

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