Quali sanzioni edilizie sono applicabili al proprietario non colpevole dell’abuso?
Il TAR ricorda che, ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 380/01 sono da considerare come responsabili degli illeciti edilizi il committente, il costruttore e il direttore dei lavori, salvo che dimostrino di non essere responsabili dall’abuso. La irrogazione delle sanzioni edilizie segue, quindi, la regola comune della personalità della responsabilità.
Fa eccezione a tale regola la sanzione dell’ingiunzione alla demolizione prevista dall’art. 31 del t.u. (che va indirizzata al proprietario, anche incolpevole, oltre che ai responsabili dell’abuso) e, secondo una parte della giurisprudenza, le sanzioni pecuniarie che devono considerarsi rispetto ad essa sostitutive.
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