Rapporto tra ordinanza di demolizione e accertamento inottemperanza: dove vanno indicati i mappali?

03 Feb 2014
3 Febbraio 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 25 del 2014 afferma che i mappali vanno indicati già nell'ordinanza di demolizione.

Si legge nella sentenza: "4.4 Costituisce espressione di un costante orientamento (per tutti si veda T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 2 gennaio 2012, n. 9) in base al quale “in materia di abusivismo edilizio l'individuazione dell' area di pertinenza della "res abusiva" deve compiersi al momento dell'emanazione del provvedimento con il quale viene accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e con cui si procede all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, indicazione che deve, quindi, essere contenuta nell'atto d'acquisizione, a pena d'illegittimità di quest'ultimo, costituendo esso titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari".                                                                                     

4.5 Si è altresì, affermato che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista dall'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, è collegata direttamente all'accertamento dell'inottemperanza (volontaria) all'ordine di demolizione, accertamento che ha carattere dichiarativo, mentre gli effetti della trascrizione sono collegati dalla legge direttamente alla inosservanza del termine (in questo senso si veda Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 333 del 20-04-1994).

5. Ne consegue che l’Amministrazione comunale, una volta che aveva verificato che l’abuso contestato non riguardava solo i mappali 272, 273 e 270, avrebbe dovuto notificare, alle attuali ricorrenti, un nuovo ordine di ripristino dello stato dei luoghi, ricomprendendo anche il mappale successivamente ritenuto ricompreso negli abusi di cui si tratta.
5.1 E’ del tutto evidente che, sulla base degli orientamenti sopra citati, l’ordinanza di demolizione costituisca il necessario presupposto dell’atto di acquisizione in proprietà, nell’ambito del quale, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto indicare esattamente le aree da
acquisire in proprietà. 

5.2 Nemmeno è possibile accogliere le tesi di parte resistente, laddove ritengono che il mappale n. 271 sia stato “implicitamente” ricompreso nella descrizione del manufatto contenuta nell’ordinanza di demolizione.
5.3 Non solo detta affermazione non trova una conferma dall’esame degli atti impugnati, ma va rilevato come restasse comunque indispensabile che l’Amministrazione determinasse, con certezza, i mappali interessati dagli abusi di cui si tratta e, ciò, considerando l’effetto di acquisizione della proprietà conseguente all’inadempimento dell’ordinanza di demolizione.
5. E' inoltre necessario ricordare che nel caso di specie sussiste, altresì, la violazione dell'art. 31 del Dpr 380/2001 nella parte in cui attribuisce rilievo sostanziale alla “notifica” all’interessato, per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, notifica che nel caso di specie e con riferimento al mappale n. 271 non era avvenuta nemmeno nei confronti dell’originario destinatario dell’ordinanza di demolizione del 1988".

sentenza TAR Veneto n. 25 del 2014

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1 reply
  1. fiorenza dal zotto says:

    anche questa sentenza è importante e più che condivisibile!!!! è giusto che colui che riceve l’ordinanza, sia a conoscenza del “rischio” che corre e quindi sia consapevole, fin da subito e contestualmente all’emissione del provvedimento sanzionatorio di demolizione delle opere, della consistenza degli immobili che gli verranno sottratti nel caso in cui non ottemperi allìordinanza stessa. So che questo comporta un lavoro un po’ più lungo e preciso nella redazione dell’ordinanza di demolizione (alla quale è quindi necessario allegare un planimetria con l’indicazione, a mio avviso anche adeguatamente quotata, delle opere che verranno acquisite in caso di non ottemperanza), ma ritengo che sia un atto dovuto!

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