L’inedificabilità della fascia di rispetto stradale riguarda anche le opere arretrate rispetto ad opere preesistenti

03 Feb 2014
3 Febbraio 2014

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 24 del 2014, dove si legge che: "Tale intervento ricadeva all’interno di una fascia di rispetto stradale che, ai sensi, dell’art. 39 comma 1 delle NTA, costituisce area “destinata alla conservazione, alla protezione, all’ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico pedonale e veicolare”.

2.3 Ne consegue come risulti evidente la legittimità del provvedimento e, ciò, considerando che l’ampliamento proposto andava a costituire un avanzamento verso la strada, ipotesi quest’ultima espressamente vietata dalle disposizioni sopra citate.

2.4 Si consideri, inoltre, che un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 24-01-2013, n. 112) ha affermato che “il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione connesso al vincolo sancito dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 non può essere inteso restrittivamente ……. ma appare correlato alla più  ampia esigenza di assicurare un'area contigua all'arteria stradale utilizzabile in qualsiasi momento dall'Ente proprietario o gestore per l'esecuzione di lavori ivi compresi quelli di ampliamento senza limiti connessi alla presenza di costruzioni; pertanto tale distanze vanno mantenute anche con riferimento ad opere che pur rientrando nella fascia stessa, siano arretrate rispetto ad opere preesistenti”.

sentenza TAR Veneto n. 24 del 2014

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5 replies
  1. gianni says:

    P.S. ho letto la sentenza TAR 24/2014 ; in effetti non si tratta di un semplice ampliamento non fronteggiante , ma di una sanatoria per una demolizione e “ricostruzione” ( con ampliamento) .
    Le ricostruzioni in zona vincolata fascia stradale non sono permesse.

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  2. gianni says:

    Salve ma allora che senso ha il d.P.R. 147/93 rispetto all’art. 26 del d.P.R. 495/92 ? Le modifiche riguardano appunto il termine fronteggiante ( negli ampliamenti ) .

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  3. mirko z says:

    anche noi ci siamo attestati secondo la linea operativa dell’inedificabilità assoluta della fascia di risp. stradale

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  4. Marchesini Andrea says:

    Ho un immobile in fascia di vincolo stradale; è possibile applicare il piano casa recuperando un annesso agricolo già esistente (aderente al corpo edilizio) non più funzionale alla conduzione del fondo? In alternativa è ipotizzabile la costruzione di un corpo edilizio separato (zona omogenea) fuori dalla fascia di rispetto? Ringrazio chiunque possa fornirmi aiuto.

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  5. fiorenza dal zotto says:

    sono assolutamente d’accordo! è molto che lo sosteniamo, ma spesso ci rendiamo conto che altri comuni seguono invece altre interpretazioni e questo ci mette in difficoltà perchè comporta trattamenti diversi per probelmatiche anloghe. Mi fa piacere che ora siamo anche confortati dalla sentenza del tar.

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