Se il tribunale annulla il titolo edilizio, va disposta la rimessione in pristino; la sanzione pecuniaria è applicabile soltanto in caso di annullamento per vizi formali e non sostanziali
Lo ribadisce il TAR Veneto nella sentenza n. 939 del 2013.
Scrive il TAR: "Sul punto va richiamato l’orientamento già espresso dal Tribunale, col quale è stato sottolineato che ” … a seguito dell’annullamento del titolo edilizio, l’amministrazione è tenuta in via di principio, quale conseguenza vincolata del disposto annullamento, ad ordinare la rimessione in pristino; che quindi la misura reale costituisce conseguenza diretta e doverosa a fronte di un intervento che è stato realizzato in forza di un titolo annullato, come nel caso di specie, per contrasto con le prescrizioni urbanistiche disciplinanti l’area nella quale è stato realizzato; ritenuto, come già osservato dal Tribunale in fattispecie analoga, che “…la regola immanente all’art. 38, comma 1 D.P.R. 380 del 2001 è rappresentata dall’operatività della sanzione reale che, in quanto effetto primario e naturale derivante dall’annullamento del permesso di costruire (così come della sua mancanza ab origine) non richiede all’amministrazione un particolare impegno motivazionale, ma rinviene nella legalità violata la sua giustificazione in re ipsa. La sanzione alternativa pecuniaria, ex at. 38, comma 1 D.P.R. 380 del 2001 deve intendersi, infatti, riferita alle sole costruzioni assentite mediante titoli abilitativi annullati per vizi formali, e non anche sostanziali” (così, T.A.R. , Veneto, II, n. 1772/2011)” (cfr. T.A.R. Veneto, II, ord. n. 115/2013)".
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