Provincia di Verona: nuovo PTCP 2013 – adottato con DCP n. 52 del 27/06/2013 – misure di salvaguardia
Tutti gli elaborati del nuovo PTCP adottato sono consultabili al seguente link
Per quanto riguarda il PTCP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del PTCP chiunque potrà far pervenire le proprie osservazioni, preferibilmente utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Provincia di Verona, entro venerdì 20 settembre 2013.
Art. 2 – Normativa tecnica
1. Ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. c), della L.R. 11/2004 la presente normativa tecnica di PTCP è costituita da:
a. direttive, ovvero il complesso di disposizioni volte a fissare obiettivi di trasformazione, tutela e valorizzazione del territorio necessari per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici;
alle disposizioni incompatibili dei vigenti strumenti di pianificazione – gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite;
b. prescrizioni, ovvero il complesso di norme che incidono direttamente sul regime urbanistico dei beni disciplinati e regolano – in via immediata e prevalente rispetto alle disposizioni incompatibili dei vigenti strumenti di pianificazione – gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite;
c. vincoli, ovvero l’indicazione degli effetti prodotti da fonti giuridiche diverse dal PTCP che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite secondo le modalità previste dalle singole normative istitutive dei vincoli stessi.
2. Negli articoli che seguono, all’inizio di ciascun comma, e, ove occorra, all’inizio di ciascun paragrafo, viene esplicitato fra parentesi se la norma costituisce una prescrizione
(P). In mancanza di diversa indicazione, la norma deve intendersi come direttiva da attuare nella redazione dei piani di competenza comunale.
3. Il PTCP, nella parte in cui descrive vincoli giuridici preesistenti e derivanti da fonti giuridiche diverse, svolge una funzione meramente ricognitiva della condizione giuridica delle aree già determinatasi in forza di norme giuridiche comunitarie, statali o regionali vigenti. Ciascun tipo di vincolo resta individuato e disciplinato integralmente ed esclusivamente dalle norme e dai provvedimenti istitutivi; rimane pertanto priva di autonomi effetti giuridici la riproduzione cartografica di detti vincoli nel PTCP nel caso in cui quest’ultima, per eventuali errori o imprecisioni, differisca nella esatta localizzazione o estensione dell’ambito individuato dalle norme e dai provvedimenti istitutivi del vincolo.
 Elenco delle prescrizioni del PTCP adottato che fanno salvaguardia:
 Art. 49 - Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico
1. (P) Nelle more dell’adeguamento dei piani di competenza comunale al PTCP all’interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici è comunque ammessa:
a. la realizzazione di edificazioni private, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e secondo le norme che derogano agli stessi, qualora i soggetti attuatori degli interventi utilizzino accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto ambientale, paesaggistico, il consumo energetico e gli effetti da inquinamento acustico e luminoso, adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale;
b. la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc , adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale.
2. (P) I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l’indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.
Art. 50 - Area di connessione naturalistica
1. (P) I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l’indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.
 Art. 73 - Poli scolastici
1. (P) Per le infrastrutture esistenti non connesse è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli ampliamenti necessari per la funzionalità dell’immobile esistente finalizzati agli indirizzi scolastici presenti all’adozione del presente piano e di quelli strettamente connessi e subordinatamente all’accertamento da parte della Provincia dell’inopportunità del trasferimento in uno dei poli scolastici individuati.
Art. 78 – Rete viaria principale.
1. (P) L'accesso a questa rete viaria potrĂ avvenire solamente attraverso svincoli con viabilitĂ pubblica di vario rango, escludendo accessi privati, eventualmente da servirsi attraverso controstrade da ricondurre agli svincoli regolamentari.
2. (P) Sulle strade ad una corsia per ogni senso di marcia sarĂ possibile la realizzazione di impianti di rifornimento carburanti solamente se rispondenti alle norme vigenti in materia prevedendo necessariamente, salva impossibilitĂ tecnica, la predisposizione di impianti fronteggianti, anche se sfalsati, e visibili nei due sensi di marcia in modo da evitare l'attraversamento dei flussi di traffico.
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