C’è l’obbligo di motivare anche il diniego all’accesso ai documenti amministrativi
Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 29 luglio 2014 n. 1084 chiarisce che anche il diniego all’accesso ai documenti amministrativi, ex art. 24 della L. n. 241/1990, deve essere motivato, seppur in maniera stringata: “Sul punto vi è da osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1173; id. 4 dicembre 2009, n. 7637), laddove non sia possibile rendere note, per ragioni di riservatezza, le risultanze dell’istruttoria, non può configurarsi un obbligo di motivazione da rendere nei termini di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ma è necessario, come contenuto minimo, una chiara indicazione, pur in termini ridotti all’essenziale, della ragione ostativa all’accoglimento della domanda, quantomeno con riferimento all’esistenza di fatti ed atti coperti dal segreto, che nel caso di specie è invece mancata, e a quei profili la cui divulgazione non sia tale da compromettere gli interessi preminenti di sicurezza dello Stato”.
dott. Matteo Acquasaliente
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