Come incide l’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto stipulato?

06 Ago 2014
6 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 31 luglio 2014 n. 1099 si sofferma sul rapporto esistente tra l’annullamento dell’aggiudicazione e la sorte del contratto medio tempore stipulato: “Parimenti, non è condivisibile l’affermazione in ordine alla impossibilità di disporre l’annullamento dell’aggiudicazione in presenza del recesso dal contratto: invero, premesso che l’annullamento dell’aggiudicazione è stato disposto con deliberazione n. 403 del 23.5.2012 e l’intenzione dell’Amministrazione di avvalersi del recesso è stata comunicata con nota prot. n. 39070 del 29.5.2012, quindi in un momento successivo, si rileva che la giurisprudenza ha ribadito, in tema di annullamento dell’aggiudicazione, che "...in virtù della stretta consequenzialità tra l’aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l’annullamento giurisdizionale ovvero l’annullamento a seguito di autotutela della procedura amministrativa comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti" (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2013, n. 2802; id. Sez. V, 14 gennaio 2011, n. 11; id., 20 ottobre 2010, n. 7578). Pertanto, tra i due atti -aggiudicazione e contratto – sussiste un collegamento che ne determina la sorte comune, qualunque sia la sede dell’annullamento, illegittimità dichiarata dal giudice a seguito di ricorso, ovvero illegittimità o inopportunità conseguente all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032). E’ stato, quindi rilevato che “La permanenza del vincolo contrattuale trova, quindi, la sua necessaria presupposizione nella corretta osservanza delle regole dell’evidenza pubblica, poste a presidio sia degli interessi di rilievo pubblico inerenti alla corretta gestione delle risorse economiche di cui l’ente dispone, sia delle imprese operanti nel segmento di mercato, che non devono subire pregiudizio o discriminazione quanto alla possibilità di accedere ai pubblici appalti” (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 9 ottobre 2013, n. 1378). Con gli artt. 121 e 122 del C.P.A., è stato attribuito al giudice amministrativo, in caso di annullamento giudiziale dell’aggiudicazione di una gara, il potere di decidere discrezionalmente se mantenere o meno l’efficacia del contratto medio tempore stipulato. Tale previsione si pone come innovazione rispetto alla logica sequenza procedimentale che vede la privazione degli effetti del contratto strettamente connessa all’annullamento dell’aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 dicembre 2011, n. 6638). La caducazione del contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione poi annullata costituisce, quindi, in via generale, la conseguenza necessitata dell’annullamento: di tale conseguenza l’art. 122 del Codice del processo amministrativo costituisce una deroga, imperniata sulle esigenze di semplificazione e concentrazione delle tutele ai fini della loro effettività (in tal senso TAR Puglia, Bari cit.)” ed ancora: “E’ stato più volte chiarito che, in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica, l’intervenuta aggiudicazione definitiva e la conseguente stipulazione del contratto non costituiscono ostacolo insormontabile al potere di annullamento dei medesimi da parte dell’Amministrazione in presenza di un preciso e concreto interesse pubblico, della ponderazione degli interessi in conflitto e di tutte le garanzie procedimentali spettanti all’interessato (per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4999); una volta accertata la sussistenza delle garanzie procedimentali, è evidente, dunque, che la verifica in ordine alla legittimità dell’autotutela esercitata dall’Amministrazione si sposta sull’esame delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di ritiro”.

Nella medesima sentenza n. 1099/2014 i Giudici si soffermano anche sulla comunicazione di avvio del procedimento: “E’ noto che l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e ss., legge 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, quindi, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto amministrativo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento, completando con il proprio apporto l’istruttoria amministrativa. Pertanto, il principio di democraticità del procedimento amministrativo, cui sono preordinate le ricordate disposizioni normative, ed il conseguente rispetto delle garanzie partecipative devono essere assicurati nella sostanza e non già nella mera forma, con la conseguenza che ogni qualvolta l’interessato sia stato informato dell’esistenza di un procedimento diretto ad incidere sulla propria sfera giuridica e sia stato messo in condizione di utilmente rappresentare le proprie osservazioni e deduzioni, che integrano la partecipazione procedimentale, non può ritenersi violato alcun canone del giusto procedimento (per tutte Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4764)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1099 del 2014

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