Il diritto di accesso si applica anche ai soggetti privati che espletano compiti di interesse pubblico, come i concessionari di pubblici servizi e le società pubbliche ad azionariato pubblico
Il TAR Emilia Romagna di Bologna ribadisce che le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti, predicato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico, come i concessionari di pubblici servizi e le società pubbliche ad azionariato pubblico e simili.
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!