Il diritto di accesso si applica anche ai soggetti privati che espletano compiti di interesse pubblico, come i concessionari di pubblici servizi e le società pubbliche ad azionariato pubblico

28 Nov 2014
28 Novembre 2014

Il TAR Emilia Romagna di Bologna ribadisce che le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti, predicato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico, come i concessionari di pubblici servizi e le società pubbliche ad azionariato pubblico e simili.


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