Il diritto di accesso si estende ai rapporti di lavoro di tipo privatistico e non è solo strumentale a una azione giudiziaria

28 Nov 2014
28 Novembre 2014

Il TAR Emilia Romagna di Bologna precisa anche che è’ soggetta alla disciplina in tema di accesso anche l’attività di organizzazione delle forze lavorative, in quanto attività strumentale alla gestione del servizio pubblico affidato al gestore, a nulla rilevando la natura privatistica degli atti di gestione del rapporto di impiego. Il TAR aggiunge anche che il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale, ma ha carattere autonomo rispetto ad essa, cosicché il giudice dell’accesso deve accertare solo l’esistenza dei presupposti della relativa pretesa e non anche la necessità di utilizzare quegli atti in un altro giudizio.

Si legge nella sentenza n. 1042 del 2014: "Quanto agli atti accessibili vi rientrano tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale all’attività di erogazione del servizio.

E’ soggetta, pertanto, alla disciplina in tema di accesso anche l’attività di organizzazione delle forze lavorative, in quanto attività strumentale alla gestione del servizio pubblico affidato al gestore, a nulla rilevando la natura privatistica degli atti di gestione del rapporto di impiego. 

Ed invero, anche gli atti incidenti sulle posizioni del personale devono essere sottoposte all’esercizio del diritto di accesso siccome potenzialmente incidenti sulla qualità del servizio stesso; organizzazione che non ha solo riflessi interni, essendo strumentale alla gestione ed all’erogazione del servizio, ossia al soddisfacimento di interessi collettivi cui deve tendere il servizio.

Di qui l’esistenza di quelle esigenze di trasparenza su cui si fonda il sistema dell’accesso costruito dalla l. n. 241/1990, e, in particolare, l’art. 22). (cfr Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5569/2007 del 23 ottobre 2007).

Con particolare riguardo, poi, all’attività della società Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, il giudice di appello ha ritenuto che questa è strumentale al servizio gestito da Poste ed incide, potenzialmente, sulla qualità di un servizio il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste Italiane, dovendosi, di conseguenza, ritenere che anche detta società è soggetta alla disciplina in tema di accesso, sia pure nei limiti già precisati sopra. (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5987 del 2 ottobre 2009) …”;

che, in linea con questo orientamento – da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi –, si presenta nella fattispecie ammissibile l’esercizio del diritto di accesso ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 ad atti che riguardano la gestione del rapporto di impiego, in quanto atti di rilievo organizzatorio strumentali all’erogazione del servizio postale;

che induce in tal senso anche il rilievo che il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale, ma ha carattere autonomo rispetto ad essa, cosicché il giudice dell’accesso deve accertare solo l’esistenza dei presupposti della relativa pretesa e non anche la necessità di utilizzare quegli atti in un altro giudizio (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2012 n. 3683), mentre la «situazione giuridicamente rilevante» per la cui tutela è attributo il diritto di accesso è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una situazione qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013 n. 511);

che non rinvenendosi, allora, un’ipotesi di controllo generalizzato dell’operato dell’ente gestore di servizio pubblico, per essere quello azionato dal ricorrente un interesse diretto concreto e attuale – legato come è alla legittima esigenza di conoscere, in ragione dell’esito negativo della sua partecipazione alla prova, gli atti e i documenti relativi alla “selezione per Capo squadra - prova scritta” di cui alla depositata nota del 22 ottobre 2013 (v. doc. 2) –, la domanda giudiziale si presenta meritevole di accoglimento, con la sola esclusione delle parti recanti eventuali informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi (v. art. 24, comma 1, lett. d), legge n. 241/90), in assenza di elementi che rendano certa l’esigenza della loro conoscenza ai fini della difesa degli interessi giuridici del ricorrente (v. art. 24, comma 7, legge n. 241/90);

Considerato, in conclusione, che va annullato il diniego tacito opposto al ricorrente e quindi ordinata a Poste Italiane S.p.A. l’esibizione degli atti oggetto della richiesta di accesso pervenuta alla stessa il 13 gennaio 2014, con la sola esclusione delle parti recanti eventuali informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi (da “secretare”, ove necessario, con il sistema degli omissis)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Emilia Romagna Bologna 1042 del 2014

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