Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto.‏

06 Set 2012
6 Settembre 2012
Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 17-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 4 del DPR 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
 
Per effetto di tale modifica il testo vigente dell'art. 4 è il seguente:
 
Art. 4 Regolamenti edilizi comunali
 

  1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi  dell'articolo  2, comma 4, deve contenere la disciplina  delle  modalita'  costruttive,
con   particolare    riguardo    al    rispetto    delle    normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e  vivibilita'
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28.
  ((1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il  regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a 500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione edilizia,  l'installazione  di  infrastrutture  elettriche   per   la ricarica dei veicoli  idonee  a  permettere  la  connessione  di  una vettura da ciascuno spazio a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no,  in  conformita' alle disposizioni  edilizie  di  dettaglio  fissate  nel  regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter  del presente articolo, le  regioni  applicano,  in  relazione  ai  titoli abilitativi  edilizi  difformi  da  quanto  ivi  previsto,  i  poteri inibitori  e  di  annullamento  stabiliti  nelle   rispettive   leggi
regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,  provvedono  ai  sensi dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e  1-quater  non si  applicano  agli  immobili  di  proprieta'  delle   amministrazioni pubbliche))
.

  2. Nel caso in cui  il  comune  intenda  istituire  la  commissione edilizia,  il  regolamento  indica  gli  interventi   sottoposti   al preventivo parere di tale organo consultivo.
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