Limitatamente a una sua attività di pubblico interesse, anche un soggetto privato è sottoposto al diritto di accesso

15 Ott 2015
15 Ottobre 2015

L’art. 22, comma 1, della legge 241/1990  dispone, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, che si intende «…per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario…».

Il TAR Milano approfondisce la questione, ritenendo che l’attività svolta dalla società privata resistente oggetto della controversia decisa vada qualificata come attività di interesse pubblico, afferendo alla valutazione di un bene immobile acquistato da un fondo gestito da società di gestione del risparmio svolta da soggetto giuridico qualificabile come esperto indipendente, ed essendo disciplinata come obbligatoria da norme dell’ordinamento giuridico nell’ambito ed ai fini della attività della società di gestione del risparmio, soggetto espressamente qualificato da norma di rango primario come “di interesse pubblico”.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Tags: ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC