Limitatamente a una sua attività di pubblico interesse, anche un soggetto privato è sottoposto al diritto di accesso
L’art. 22, comma 1, della legge 241/1990 dispone, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, che si intende «…per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario…».
Il TAR Milano approfondisce la questione, ritenendo che l’attività svolta dalla società privata resistente oggetto della controversia decisa vada qualificata come attività di interesse pubblico, afferendo alla valutazione di un bene immobile acquistato da un fondo gestito da società di gestione del risparmio svolta da soggetto giuridico qualificabile come esperto indipendente, ed essendo disciplinata come obbligatoria da norme dell’ordinamento giuridico nell’ambito ed ai fini della attività della società di gestione del risparmio, soggetto espressamente qualificato da norma di rango primario come “di interesse pubblico”.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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