Quando è possibile reiterare una istanza di accesso agli atti?
La sentenza del TAR Veneto n. 1211 del 2013 si occupa, tra l'altro, della questione della reiterazione di una istanza di accesso agli atti. E' opinione diffusa che reiterazione sarebbe inammissibile, ma il TAR puntualizza che la questione non può essere risolta in termini così secchi e rigidi.
Scrive il TAR: "1. In primo luogo va esaminata l’eccezione preliminare di irricevibilità proposta dai controinteressati, nella parte in cui è sostenuto che l’istanza ora denegata costituirebbe, in realtà, una mera reiterazione di precedenti richieste già denegate dall’Amministrazione comunale.
2. Sul punto va applicato quell’orientamento giurisprudenziale, citato dallo stesso controinteressato, che a sua volta, ha sancito l’inammissibilità della reiterazione dell’istanza di accesso e, ciò, con l’eccezione di specifiche ipotesi (per tutti si veda Cons. Stato Sez. IV, 13-06-2013, n. 3267). Detta Giurisprudenza ritiene, infatti, che “La reiterazione in sé di una istanza di accesso agli atti della P.A. ove non acquisti un contenuto pretestuoso, o contrario alla legge, non è illegittima qualora si sia in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, non rappresentati nell'originaria istanza, o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante”.
2.1 Un’ulteriore, e altrettanto recente, pronuncia (Cons. Stato Sez. VI, 02-09-2013, n. 4354) ha sancito che “L'interessato può risultare legittimato a reiterare l'istanza di accesso agli atti della P.A. tacitamente disattesa o respinta dalla medesima amministrazione (con determinazione non tempestivamente impugnata), solo in presenza cumulativa o alternativa di: a) fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell'istanza originaria; b) una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell'interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l'accesso invocato (artt. 22 ss. L.n. 241/1990) (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, n. 1912/2012)”.
3. Nell’ultima istanza di accesso è possibile individuare proprio detta evidenziata fattispecie e, quindi, una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante e, ciò, considerando come parte ricorrente abbia – ora e a differenza delle precedenti istanze - espressamente motivato l’ultima richiesta “nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Sig.ra Flavia Bolzon”.
3.1 Si consideri ancora che nelle precedenti istanze è possibile evincere che le ragioni che avevano determinato il Si. Mazzacca Marino nella richiesta dei documenti sopra citati era individuata “nella verifica correttezza e tempistica azione dell’Ufficio Tecnico (istanza del 25/11/2011) e nell’esistenza di un diverso contenzioso con i soggetti controinteressati (istanza del 23/02/2012) e, ancora, nella “verifica e controllo con Ente terzo di fiducia del richiedente”.
4. Ne consegue come i precedenti dinieghi devono essere strettamente correlati alla motivazione all’accesso cui si riferiscono, senza poter costituire un presupposto idoneo ad inficiare l’attuale posizione qualificata della ricorrente.
5. Va in ultimo evidenziato che il diniego ora impugnato non può essere considerato (come sostiene l’Amministrazione comunale) un atto di mera conferma e, ciò, avendo presente che secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ricorre l'atto meramente confermativo (di cd. conferma impropria) allorchè l'Amministrazione, a fronte di un'istanza, si sia limitata a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione, espressiva di una nuova valutazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5196; 29 ottobre 2012, n. 5509).
5.1 Nel caso di specie, una nuova valutazione è stata evidentemente posta in essere e, ciò, in presenza di nuove e differenti ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego sopra citato. 6. Pur considerando dirimente quanto sopra affermato va, altresì, evidenziato come l’istanza di cui si tratta sia stata proposta da un soggetto diverso (Sig.ra Flavia Bolzon) in luogo del Sig. Mazzocca Marino.
7. L’eccezione preliminare sopra ricordata è, pertanto, respinta".
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!