Il procuratore speciale di una società può presentare offerte tanto quanto il legale rappresentante di cui all’art. 2384 c.c.
La sentenza del TAR Veneto n. 1222 del 2012 si occupa, tra l'altro, dei poteri del procuratore speciale di una società di presentare offerte, dicendo che: "Privo di pregio appare, infine, la dedotta carenza di rappresentanza legale in capo al predetto procuratore speciale avendo la giurisprudenza, in proposito, definitivamente chiarito che non vi è “alcuna valida ragione per considerare, sul piano delle garanzie procedimentali, meno affidabile o meno impegnativa una dichiarazione proveniente da un procuratore rispetto a quella proveniente dal rappresentante legale di cui all’art. 2384 c.c.. Né, in senso contrario, è decisivo affermare che la maggiore stabilità della figura del rappresentante legale, sui cui poteri può incidersi solamente con delibera assembleare, comporti una migliore tutela dell’interesse sostanziale della P.A. alla certezza dell’identità dei suoi interlocutori, essendo la complessiva disciplina di gara idonea di per sé a garantire sufficientemente, nelle articolazioni
dell’evidenza pubblica, l’interesse dell’Amministrazione alla certezza dell’identità degli interlocutori” (cfr. Cons. St., sez. V, 31 ottobre 2001, n. 5691)."
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