L’obbligo di bonifica prescinde dai siti di interesse nazionale
Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 04.03.2014 n. 276, dichiara che l’obbligo di bonifica di un’area inquinata prescinde dall’inserimento o meno dell’area contaminata nel perimetro dei siti di interesse nazionale. Correttamente il Collegio ritiene incompatibile la salvaguardia ambientale, che è un diritto ed un interesse diffuso e generalizzato, con quelle delimitazioni che, seppur valevoli in astratto, non possono trovare in concreto applicazione poiché ciò comprometterebbe la stessa tutela ambientale.
A riguardo si legge che: “la parte ricorrente ha eccepito la cessazione della materia de contendere in quanto nelle more della definizione del ricorso la propria area è stata esclusa dal perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale, in quanto è sopravvenuto l’art. 36 bis, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha stabilito la possibile revisione del perimetro dei siti di interesse nazionale su iniziativa delle Regioni, e la Regione Veneto con deliberazione n. 58 del 21 gennaio 2013 ha proposto la predetta revisione che è stata infine disposta con Decreto ministeriale n. 68267 del 24 aprile 2013.
Alla dichiarazione di cessata materia del contendere, nel corso della trattazione orale, si è opposto il Ministero.
L’eccezione di cessata materia del contendere non può essere accolta, in quanto questa presuppone una piena soddisfazione della pretesa avanza dal ricorrente che non è ravvisabile nella fattispecie all’esame.
Infatti non è vero che la sopravvenuta esclusione dell’area della parte ricorrente dal perimetro del sito di interesse nazionale abbia fatto venir meno i presupposti normativi per l’effettuazione della bonifica, dato che la necessità o meno della bonifica prescinde dall’inclusione nel perimetro di interesse nazionale.
Infatti così come l’inclusione di un’area nel perimetro dei siti di interesse nazionale non comporta una presunzione assoluta di inquinamento tale da comportare l’obbligo di eseguire la bonifica dei terreni (come si evince dallo stesso DM 23 febbraio 2000, con il quale è stata effettuata la perimetrazione, e che ha precisato che all'interno dell'area perimetrata deve essere eseguita l'attività di caratterizzazione al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento), allo stesso modo la sua esclusione dal perimetro del sito di interesse nazionale non comporta di per sé all’esclusione degli obblighi di bonifica.
Infatti l’obbligo della bonifica è determinato solamente dal superamento o meno di determinate soglie di sostanze contaminanti, e l’unico effetto ricollegabile dall’inclusione nella perimetrazione del sito di interesse nazionale, è il radicamento della competenza in materia, in deroga alle regole ordinarie, in capo al Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 17, comma 14, del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, le circostanze sopravvenute non hanno inciso sui termini della controversia che non aveva ad oggetto l’inclusione o meno dell’area della parte ricorrente nel sito di interesse nazionale, e l’eccezione di cessazione della materia del contendere deve pertanto essere respinta”.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!