La bonifica impone di considerare l’apporto partecipativo dei privati
Nella stessa sentenza n. 276/2014 il T.A.R. Veneto afferma che nelle procedure di bonifica di un’area inquinata è indispensabile l’apporto collaborativo e partecipativo dei privati: “Infatti nei procedimenti in materia di bonifica, anche dei siti di interesse nazionale, è necessario che i destinatari delle prescrizioni stabilite dall’Amministrazione siano messi nelle condizioni di partecipare al relativo procedimento, articolato in una o più conferenze di servizi istruttorie e decisorie, quantomeno con riferimento alle fasi procedimentali che hanno ad oggetto l’accertamento dei presupposti per l’emanazione di ordini e prescrizioni che riguardano lo specifico sito, mediante un completo contraddittorio procedimentale (cfr. Tar Toscana, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2316; id. 6 maggio 2009, n. 762; Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 19 aprile 2007, n. 1913; Tar Friuli Venezia Giulia, 27 luglio 2001, n. 488).
Nel caso di specie non è mai stato acquisito l’apporto procedimentale del ricorrente che è venuto a conoscenza dell’esistenza di un procedimento amministrativo avviato nei confronti della propria area solo a seguito della comunicazione del 7 gennaio 2008, con la quale gli sono state richiamate implicitamente una serie articolata di numerose prescrizioni definite in precedenti conferenze di servizi.
A fronte di tale censura l’Amministrazione non ha dedotto in giudizio alcun elemento dal quale si possa desumere l’inutilità dell’eventuale apporto procedimentale dell’interessato e le prescrizioni impartite non hanno carattere vincolato.
Ne consegue che la mancata acquisizione dell’apporto procedimentale del ricorrente, non potendo trovare applicazione la c.d. sanatoria procedimentale di cui all’art. 21 octies, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comporta l’annullamento degli atti impugnati”.
dott. Matteo Acquasaliente
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