Accesso agli atti nei pubblici appalti: i segreti tecnici e commerciali

24 Feb 2025
24 Febbraio 2025

Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che dal combinato disposto dell’art. 35, co. 4, lett. a, e co. 5, nonché dell’art. 36, co. 2-3 d.lgs. 36/2023 (cd. terzo codice appalti) si trae che, in relazione agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, sono contemplate, in un’ottica di bilanciamento legislativo fra le esigenze di speditezza del contenzioso vertente sulle gare pubbliche e di riservatezza delle offerte: a) una “regola”, consistente nella reciproca messa a disposizione delle offerte da essi presentate; b) una “eccezione”, consistente nell’oscuramento da parte della Stazione appaltante, previa motivata e comprovata dichiarazione dell’operatore interessato, delle parti dell’offerta contenenti segreti tecnici e commerciali; c) una “eccezione alla eccezione”, consistente nella doverosità dell’ostensione in caso di indispensabilità, da parte di uno degli altri quattro operatori economici, ai fini della sua difesa in giudizio. La pretesa di uno di tali operatori economici alla mancata ostensione della propria offerta non può, pertanto, legittimamente fondarsi sull’assenza di un concreto interesse difensivo in capo agli altri, ma soltanto sulla presenza di un segreto tecnico o commerciale.

In taluni settori di mercato di più recente emersione (nella specie, welfare aziendale) la competizione concorrenziale fra le imprese si gioca esclusivamente su una continua personalizzazione delle offerte alla clientela quanto più innovativa, mirata e specifica possibile: in tali settori deve essere, perciò, seguita una lettura evolutiva della nozione di “segreto tecnico e commerciale”, tale da ricomprendervi l’intero patrimonio di conoscenze dell’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, capace di assicurare all’impresa un maggiore vantaggio competitivo e, quindi, un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Una strategia aziendale fondata sull’utilizzo delle informazioni così accumulate è dunque da ricondurre nell’ambito della tutela di cui all’art. 35, co. 4, lett. a d.lgs. cit.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC