Annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione e successive determinazioni della Stazione appaltante
Il Consiglio di Stato ha affermato che la determinazione con la quale la P.A., a seguito di una sentenza di annullamento resa dal Consiglio di Stato, adotti statuizioni non imposte dal giudicato e non riconducibili al mero adempimento del comando giudiziale, non costituisce un atto esecutivo del giudicato, bensì l’espressione di un rinnovato esercizio del potere amministrativo; ne consegue che le relative censure devono essere fatte valere mediante l’ordinario giudizio di legittimità innanzi al TAR competente e non nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Nel caso di specie, vi era una determinazione comunale che, richiamando una precedente sentenza di appello, disponeva anche l’inefficacia del contratto e il subentro dell’operatore economico risultato vittorioso, pur in assenza di una corrispondente statuizione nella sentenza medesima, il che integrava un nuovo esercizio dell’azione amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato

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