Chi deve valutare l’analogia di un servizio?

27 Ago 2014
27 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 19 agosto 2014 n. 1175 stabilisce che il giudizio sull’analogia di un servizio posto a base di gara spetti unicamente alla stazione appaltante. Il Giudice, invero, può sindacare tale valutazione solo se manifestamente irrazionale o illogica: “che la prima censura, con cui la ricorrente contesta l’ammissione dell’aggiudicataria alla fase di presentazione dell’offerta della procedura selettiva per mancato svolgimento di “servizi analoghi”, risulta infondata sotto un duplice profilo: in primo luogo per aver valutato la previsione del bando di gara richiedente lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto come equivalente a una richiesta di preventivo svolgimento degli “stessi servizi” da appaltare; e secondariamente - una volta chiarito, in questa sede, che l'analogia di un servizio rispetto a un altro è concetto intrinsecamente diverso da quello dell'identità tra i due servizi – perché il giudice non può comunque sovrapporre una propria valutazione tecnico-discrezionale a quella esercitata dalla stazione appaltante. Si vuol dire, in altri termini, che proprio perché la valutazione dell'analogia, o meno, tra servizi diversi attiene essenzialmente a profili "di merito", non v'è ragione di far prevalere l'opinione maturata dal giudice su quella dell'Amministrazione, purchè, naturalmente, la valutazione da essa compiuta non sia palesemente illogica, irrazionale o contraddittoria, come in effetti nel caso di specie non sembra essere. Deve osservarsi, a tal proposito, che il concetto di servizio analogo va inteso non già come identità, bensì come mera similitudine tra le prestazioni richieste. Invero, in vista dell'ampia partecipazione, l'interesse pubblico sottostante non è quello di creare o rafforzare una riserva di mercato in favore degli imprenditori già operanti nel mercato, quanto quello di ampliare detto mercato mediante l'ammissione di quei concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di affidabilità. Non può dunque dubitarsi che il relativo giudizio debba essere riservato al prudente apprezzamento della commissione di gara, censurabile da parte del giudice amministrativo soltanto nei casi in cui esso sia stato palesemente illogico, irrazionale o contraddittorio: ma, come già osservato, ciò non pare potersi affermare con riferimento al caso di specie (cfr., da ultimo, CdS, V, 25.6.2014 n. 3220)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1175 del 2014

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