Come si deve motivare la valutazione dell’anomalia di un’offerta?

27 Nov 2014
27 Novembre 2014

Il T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, si occupa della valutazione delle offerte anomale, ex artt. 87 e 88 del Codice Appalti, statuendo che solo l’eventuale esclusione della ditta comporta una motivazione specifica e puntale. Al contrario, se la valutazione dell’anomalia dà esito positivo, è sufficiente una motivazione più blanda.

Nella sentenza n. 1019/2014 si legge: “8. In linea di diritto va, comunque, osservato che il procedimento di valutazione di anomalia deve essere ampiamente motivato solo nel caso in cui abbia esito negativo e determini l’esclusione dalla gara dell’offerta mentre è sufficiente una motivazione meno ampia ed il riferimento alle giustificazioni fornite dai candidati qualora nell’ambito della discrezionalità tecnica riservata l’amministrazione, le stesse siano ritenute sufficienti.

8.1. Ancora, a titolo di premessa, si deve ricordare che le disposizioni in materia di verifica delle offerte anomale, contenute nell'art. 55 della direttiva CE n. 18/2004, e puntualmente recepite dagli artt. 87 e 88 del Codice dei contratti, rispondono primariamente allo scopo di garantire il concorrente contro il pericolo di perdere l'aggiudicazione, a motivo di una supposta anomalia dell'offerta, senza aver potuto dare tutte le giustificazioni del caso e senza che queste siano state debitamente prese in considerazione. In altre parole, le disposizioni in esame (come molte altre delle direttive comunitarie) hanno lo scopo di tutelare la concorrenza e dunque di evitare che gli enti appaltanti possano eluderla eliminando le offerte migliori sotto il pretesto dell'anomalia.

Solo indirettamente e in via di fatto la verifica dell'anomalia tutela l'interesse del secondo graduato a vedere escluso il primo graduato (Cons. Stato, sez. III 27/03/2014, n. 1487).

E’ per questo che la giurisprudenza consolidata afferma che occorre una motivazione analitica e specifica solo nel caso che le giustificazioni vengano respinte, mentre quando vengono accolte è sufficiente che esse vengano richiamate a guisa di motivazione per relationem”.

Nella stessa sentenza si afferma che le valutazioni poste in essere dalla P.A. possono essere censurate solamente per macroscopici vizi di legittimità e che, per considerare l’anomalia, occorre considerare l’offerta nella sua globalità: “8.2. Nella stessa logica, la giurisprudenza consolidata afferma che, a seguito dell'impugnativa del secondo classificato, il sindacato giurisdizionale sull'accettazione delle giustificazioni fornite dall'aggiudicatario è ammesso solo con riferimento ai vizi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza; invero il giudizio di accettazione è espressione di un apprezzamento discrezionale riferito alla convenienza complessiva dell'offerta (Cons. Stato, sez. III 27/03/2014, n. 1487).

8.3. Un terzo principio consolidato in giurisprudenza è che l'eventuale incongruità di taluni prezzi, o di talune voci di costo, non comporta necessariamente l'anomalia dell'offerta nel suo insieme, giacché quello che ha rilevanza determinante è, in ogni caso, l'importo complessivo”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Emilia Romagna Bologna 1019 del 2014

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