Come si deve motivare la valutazione dell’anomalia di un’offerta?
Il T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, si occupa della valutazione delle offerte anomale, ex artt. 87 e 88 del Codice Appalti, statuendo che solo l’eventuale esclusione della ditta comporta una motivazione specifica e puntale. Al contrario, se la valutazione dell’anomalia dà esito positivo, è sufficiente una motivazione più blanda.
Nella sentenza n. 1019/2014 si legge: “8. In linea di diritto va, comunque, osservato che il procedimento di valutazione di anomalia deve essere ampiamente motivato solo nel caso in cui abbia esito negativo e determini l’esclusione dalla gara dell’offerta mentre è sufficiente una motivazione meno ampia ed il riferimento alle giustificazioni fornite dai candidati qualora nell’ambito della discrezionalità tecnica riservata l’amministrazione, le stesse siano ritenute sufficienti.
8.1. Ancora, a titolo di premessa, si deve ricordare che le disposizioni in materia di verifica delle offerte anomale, contenute nell'art. 55 della direttiva CE n. 18/2004, e puntualmente recepite dagli artt. 87 e 88 del Codice dei contratti, rispondono primariamente allo scopo di garantire il concorrente contro il pericolo di perdere l'aggiudicazione, a motivo di una supposta anomalia dell'offerta, senza aver potuto dare tutte le giustificazioni del caso e senza che queste siano state debitamente prese in considerazione. In altre parole, le disposizioni in esame (come molte altre delle direttive comunitarie) hanno lo scopo di tutelare la concorrenza e dunque di evitare che gli enti appaltanti possano eluderla eliminando le offerte migliori sotto il pretesto dell'anomalia.
Solo indirettamente e in via di fatto la verifica dell'anomalia tutela l'interesse del secondo graduato a vedere escluso il primo graduato (Cons. Stato, sez. III 27/03/2014, n. 1487).
E’ per questo che la giurisprudenza consolidata afferma che occorre una motivazione analitica e specifica solo nel caso che le giustificazioni vengano respinte, mentre quando vengono accolte è sufficiente che esse vengano richiamate a guisa di motivazione per relationem”.
Nella stessa sentenza si afferma che le valutazioni poste in essere dalla P.A. possono essere censurate solamente per macroscopici vizi di legittimità e che, per considerare l’anomalia, occorre considerare l’offerta nella sua globalità: “8.2. Nella stessa logica, la giurisprudenza consolidata afferma che, a seguito dell'impugnativa del secondo classificato, il sindacato giurisdizionale sull'accettazione delle giustificazioni fornite dall'aggiudicatario è ammesso solo con riferimento ai vizi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza; invero il giudizio di accettazione è espressione di un apprezzamento discrezionale riferito alla convenienza complessiva dell'offerta (Cons. Stato, sez. III 27/03/2014, n. 1487).
8.3. Un terzo principio consolidato in giurisprudenza è che l'eventuale incongruità di taluni prezzi, o di talune voci di costo, non comporta necessariamente l'anomalia dell'offerta nel suo insieme, giacché quello che ha rilevanza determinante è, in ogni caso, l'importo complessivo”.
dott. Matteo Acquasaliente
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