Se viene annullato il primo atto della procedura espropriativa automaticamente cade anche il decreto di esproprio anche se trascritto e non impugnato

27 Nov 2014
27 Novembre 2014

Il TAR Emilia Romagna di Parma afefrma che, se viene annullato il primo atto della procedura espropriativa, automaticamente cade anche il decreto di esproprio, anche se trascritto e non impugnato. Nel caso specifico, era stata annullata una delibera consiliare recante l’approvazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione di un ospedale, contenente  la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l’autorizzazione all’occupazione temporanea.

Si legge nella sentenza n. 402 del 2014: "Per sgombrare il campo da equivoci deve ricordarsi che la controversia trae origine dalla sentenza di questa Sezione n. 293 del 14 maggio 1999 con cui è stata annullata la delibera consiliare n. 174 del 20 dicembre 1993 recante l’approvazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l’autorizzazione all’occupazione temporanea.

L’annullamento interveniva perché la delibera era carente dell’indicazione di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni. Come chiarito dalla sentenza in discorso, la suddetta delibera consiliare costituiva il primo atto di avvio dell’espropriazione.

Non coglie nel segno, pertanto, l’obiezione del Comune di Correggio secondo cui il decreto di esproprio regolarmente trascritto nel caso di specie, poiché non impugnato, sarebbe valido ed efficace, stante l’autonomia tra procedimento di occupazione e procedimento di esproprio.

Né, dunque, è pertinente la giurisprudenza invocata che è intervenuta in fattispecie in cui il c.d. atto consequenziale, ossia il decreto di esproprio è stato ritenuto “dotato di una sua precisa autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento del titolo di godimento in capo a soggetti che sono rimasti estranei al giudizio, instaurato avverso atti che, seppur lesivi, sono prodromici a quello finale (decreto di esproprio) che segna la conclusione del procedimento” (così Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2009, n. 1869).

Nel caso di specie la USL n. 11 di Correggio, cui è succeduta la AUSL di Reggio Emilia, e in cui favore è stato pronunciato il decreto di esproprio del 26 novembre 1997, è stata parte del giudizio definito con la sentenza n. 293 del 14 maggio 1999 con cui è stata annullata la delibera consiliare n. 174 del 20 dicembre 1993.

Detta sentenza di annullamento, come già detto, ha colpito il primo atto della procedura espropriativa, avviata dal Comune su sollecitazione della USL, con l’ovvio ed inevitabile effetto caducante di tutti gli atti posti a valle dell’intera procedura, ivi compreso il non gravato decreto di esproprio, quantunque trascritto".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Emilia Romagna Parma 402 del 2014

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