Concessione di servizi, prosecuzione ex lege e rinegoziazione

24 Gen 2026
24 Gennaio 2026

Il TAR Milano ha affermato che, in ipotesi di indeterminata prosecuzione coattiva della gestione oltre la vigenza temporale dell’originario affidamento (preso in considerazione dell’offerta economica o dal PEF se previsto), al fine di ricondurre il rapporto all’originario equilibrio, occorre fare riferimento sia ai rimedi previsti per i rapporti negoziali, sia a quelli contemplati nello specifico ambito dei contratti pubblici distinguendo, in questo settore, tra rimedi, ratione temporis vigenti, applicabili in via diretta (art. 9 d.lgs. 36/2023) e in via analogica (art. 165 d.lgs. 50/2016).

La rinegoziazione, quale rimedio che si affianca a quelli tipici della risoluzione e revisione, costituisce attuazione del più generale principio rebus sic stantibus che caratterizza i rapporti di durata, nonché del principio di equità sostanziale che trova il proprio ancoraggio nel principio di solidarietà sociale costituzionalmente tutelato. L’istituto de quo mira a riportare il contenuto del rapporto al suo originario equilibrio, allorché, nel corso dell’esecuzione, si verifichino sopravvenienze non imputabili alla parte che producono conseguenze pregiudizievoli, non accettate e non rientranti nell’alea giuridica. Realizza, pertanto, sia l’interesse concreto della parte che, altrimenti, rimarrebbe frustrato dal regolamento originario medio tempore squilibratosi, sia l’utilità della complessiva operazione economica predisposta dalle parti.

Il rimedio manutentivo, contemplato nell’art. 9 d.lgs. 36/2023, consente alla parte svantaggiata, colpita dalla sopravvenienza, di avvalersi del diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, cui corrisponde l’obbligo della controparte di rinegoziarle secondo buona fede. Consiste non solo nell’obbligo di svolgere trattative (pactum de tractando, che incide sull’an), ma anche nell’obbligo di modificare il rapporto per riportarlo in equilibrio (pactum de contrahendo, che incide sul quid). L’esito della rinegoziazione non può alterare la sostanza economica dello specifico rapporto in essere e, nell’ambito del rapporto concessorio, non può modificare il regime sul rischio operativo assunto dal concessionario.

Post di Alberto Antico – avvocato

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