Concessioni di servizi: verifica di sostenibilità del PEF e verifica dell’anomalia dell’offerta
Il Consiglio di Stato ha affermato che nelle concessioni di servizi, la verifica di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario (PEF), ai sensi dell’art. 185, co. 6 d.lgs. 36/2023, è autonoma e non sovrapponibile alla verifica di anomalia dell’offerta di cui al precedente art. 110, attenendo la prima, ex ante, all’equilibrio e al rischio operativo dell’operazione economica risultanti dal PEF e la seconda, in fase di gara, alla congruità di specifici elementi dell’offerta. Ne consegue che, quali atti distinti e autonomi, in caso di contestazione in sede giurisdizionale delle determinazioni con essi rispettivamente assunte, è necessaria la tempestiva impugnazione di ciascuno di essi, a pena di inammissibilità del ricorso. La verifica di anomalia in tema di concessioni, inoltre, ha connotazioni maggiormente discrezionali e incerte, rispetto a quella in tema di appalti, essendo fortemente condizionata da una rilevante componente previsionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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