Costi da rischio specifico: neanche il pensiero del T.A.R. Napoli concorda con quello del TAR Veneto
Il T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, nella sentenza del 12 marzo 2014 n. 1492, conferma quell’orientamento giurisprudenziale che, seppur non condiviso dal T.A.R. Veneto e da parte del Consiglio di Stato, ritiene che la stazione appaltante non possa legittimamente escludere dalla gara la ditta che non abbia indicato gli oneri di sicurezza aziendale, se sono proprio gli atti di gara a non prevederli: “6. Ritenuto che, conformemente a condivisibile precedente giurisprudenziale, nell'ipotesi in cui la lex specialis nulla abbia specificato in ordine all'onere d'indicare, a pena di esclusione, i costi di sicurezza aziendale, l'esclusione della ditta che abbia omesso tale indicazione verrebbe a colpire, in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e del favor partecipationis, i concorrenti che hanno presentato un'offerta perfettamente conforme alle prescrizioni stabilite dal bando e dall'allegato modulo d'offerta, per cui la stazione appaltante, in osservanza del suddetto principio del favor partecipationis, deve ammettere a partecipare alla procedura di evidenza pubblica la medesima ditta (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 22 novembre 2013, n. 1254);
7. Infatti, seppure l’articolo 86, comma 3 bis del decreto legislativo 163 del 2006 obbliga gli enti aggiudicatori a predisporre le gare d’appalto e a valutare l’anomalia delle offerte tenendo conto della congruità e sufficienza, tra l’altro, dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere espressamente indicati nelle offerte, la disposizione normativa individua espressamente come sue destinatarie le stazioni appaltanti che sono pertanto obbligate, innanzitutto, a prevedere, nel disciplinare di gara, che le offerte economiche rechino la espressa indicazione dei costi della sicurezza aziendale; quindi, nell’ambito del procedimento di valutazione della anomalia delle offerte, le stazioni appaltanti dovranno verificare la congruità e l’adeguatezza degli oneri per la sicurezza; la disposizione, peraltro, analogamente alla norma recata dall’articolo 87, comma 4 del medesimo codice, non contempla espressamente l’omessa indicazione, nell’offerta economica, dei costi della sicurezza aziendale tra le cause di esclusione automatiche dalle procedure di affidamento;
8. Ne deriva che, indubbiamente, la mancanza di esplicita previsione nella lettera di invito e nel disciplinare di gara dell’obbligo di indicazione, nell’offerta economica, dei costi per la sicurezza, costituisca violazione degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 163 del 2006 da parte, innanzitutto, della stazione appaltante, responsabile della redazione del bando e del disciplinare di gara;
tale illegittimità , peraltro, non può pregiudicare le ragioni dell’impresa che abbia riposto legittimo affidamento nella regolamentazione della gara disposta dalla stazione appaltante, redigendo un’offerta economica perfettamente conforme a quanto richiesto;
9. L’esclusione di tale impresa, oltre che in violazione del principio del legittimo affidamento, non tiene conto della norma di cui all’articolo 46 comma 1 bis del codice dei contratti pubblici, laddove sono indicate le cause tassative di esclusione;
tra le cause di esclusione, l’articolo 46 comma 1 bis contempla il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti;
sebbene una interpretazione estremamente rigorosa, condivisa anche da una parte della giurisprudenza, ritenga che la mancata indicazione dei costi della sicurezza aziendale possa ricadere tra le cause di esclusione tassativamente previste, con implicita integrazione in tal senso del bando, ricorrendo inadempimento alle richiamate prescrizioni del codice, con particolare riferimento agli articoli 86 e 87, a giudizio del Collegio tale interpretazione non può essere condivisa, dovendosi ritenere che il principio della tassatività delle cause di esclusione imponga alle stazioni appaltanti, quantomeno, di indicare espressamente e chiaramente tali cause di esclusione, soprattutto qualora, come nella fattispecie, la causa di esclusione applicata non sia chiaramente e esplicitamente prescritta dalla legge o dal regolamento, ma sia ricavabile, in via interpretativa, da una norma disciplinante la diversa questione della verifica delle anomalie, nell’ambito di una disposizione che individua come destinataria di essa non già l’impresa offerente, bensì la stazione appaltante;
10. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, verificato altresì che, nel caso concreto, l’interpretazione della norma sostenuta dalla commissione di gara ha comportato l’esclusione dalla procedura della quasi totalitĂ delle imprese partecipanti, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato adottato in violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto”. Â
dott. Matteo Acquasaliente
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