È ammissibile un’offerta esigua?

12 Ago 2014
12 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 31 luglio 2014 n. 1100 chiarisce che la presentazione di una proposta esigua non rende ex se l’offerta incongrua ed inaffidabile, dovendo la stazione appaltante valutare nel suo complesso la serietà dell’offerta: “Passando all’esame del merito, occorre premettere che nelle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi o forniture, la stazione appaltante deve senz’altro indirizzare la propria scelta in favore dei concorrenti i quali presentino offerte che, in relazione alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino nel loro complesso equilibrate sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore (così TAR Veneto, Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 64)” ed ancora: “8.2. L’esiguità del margine di profitto costituisce pertanto frutto di una precisa politica aziendale che valuta l’aggiudicazione dell’appalto, in sé, “un’importante occasione” per le positive ricadute a livello curriculare e di sviluppo commerciale, come oggettivamente confermato dall’andamento del fatturato aziendale complessivo desumibile dai medesimi bilanci degli ultimi sei anni, il quale segnala una crescita progressiva, malgrado la grave crisi economica in atto.

8.3. Peraltro, in presenza di un’offerta non in perdita o comunque in assenza di un utile totalmente inesistente e/o simbolico, l’oggettiva esiguità del profitto programmato non costituisce di per se stesso un elemento da cui poter dedurre l’inaffidabilità ovvero l’incongruità della proposta economica, dovendosi avere riguardo alla serietà dell’offerta considerata nel suo complesso (così CdS, sez. IV, 23 liglio 2012, n. 4206).

8.3.1. Infatti, la scelta strategica di un’impresa di ottenere comunque l’affidamento di una gara pubblica, malgrado un utile assai ridotto, conserva un indiscutibile potenziale produttivo che è quello di realizzare un fatturato a garanzia della stessa persistenza economica dell’attività, acquisendo o mantenendo quote di mercato, vieppiù importante nell’attuale situazione di straordinaria crisi congiunturale.

8.4. Peraltro, considerato che nel caso in esame il prezzo offerto risulta non solo sufficiente a coprire i costi da sostenere, ma addirittura sostanzialmente identico a quello offerto dalla stessa ricorrente, tale opzione non può essere censurata neanche sotto il diverso profilo sollevato della pretesa idoneità ad alterare la libera concorrenza dei concorrenti”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1100 del 2014

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