Negli espropri non c’è incompatibilità tra il processo civile e quello amministrativo

20 Mar 2014
20 Marzo 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 05 marzo 2014 n. 298, affronta numerose questioni relative alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.

Per quanto concerne il rapporto tra l’autorità giudiziaria ordinaria e quella amministrativa, il T.A.R. stabilisce che non vi è alcuna incompatibilità tra il processo civile finalizzato ad ottenere un risarcimento del danno per l’illegittimità del vincolo d’esproprio e quello amministrativo volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità dello stesso vincolo: “È infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal Comune per avere l’interessata investito nel 2006 la Corte d’Appello di Venezia al fine di ottenere la quantificazione di un congruo indennizzo conseguente alla reitera del vincolo, indennizzo che presuppone il riconoscimento della (ovvero l’acquiescenza alla) legittimità del vincolo imposto.

Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 327/2001, infatti, il proprietario deve proporre, a pena di decadenza, l’opposizione all’indennizzo offerto dall’Amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di stima: è evidente, pertanto, che il proprietario che avesse impugnato avanti al TAR il vincolo, siccome illegittimo, per ottenere il suo annullamento ed il conseguente risarcimento rischierebbe di perdere sia il risarcimento (qualora il TAR giudicasse legittimo il vincolo imposto), sia l’equo indennizzo (qualora non avesse contestato tempestivamente avanti all’AGO l’indennizzo stesso offerto dall’Amministrazione).

Non è, dunque, la contestualità delle domande (di risarcimento del danno da vincolo illegittimo e, rispettivamente, di indennità da vincolo legittimo) a determinare l’incompatibilità tra i relativi procedimenti, ma soltanto l’eventuale, sopravvenuta decisione in merito ad uno di essi: a tal proposito, va osservato che la Corte d’Appello di Venezia ha sospeso il procedimento azionato avanti ad essa in attesa dell’esito del presente giudizio, in attesa di conoscere, cioè, se il vincolo a cui è stata assoggettata l’area dell’interessata sia legittimo o illegittimo”. 

dott. Matteo Acquasaliente

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