Il bando può richiedere che il centro di produzione del servizio non disti oltre un certo numero di km

23 Ott 2014
23 Ottobre 2014

Il T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, dichiara legittima la clausola del bando di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione che prevede la presenza di un centro di produzione pasti distante non oltre 25 km dal centro di Modena - per quanto riguarda la ristorazione riferita alle case di residenza ed agli altri servizi territoriali per la non autosufficienza - e di un centro di produzione pasti situato entro la distanza massima di 45 km da Modena - per la gestione delle emergenze relative ai pasti destinati alla ristorazione socio sanitaria -.

Queste diposizioni, infatti, non appaino irragionevoli perché non sono contrarie né ai principi di concorrenza né ad una proficua e razionale gestione del servizio.

Nella sentenza n. 973 del 2014 si legge che: “La previsione di centri di produzione a distanza non eccessiva dal comune di Modena appare ragionevole. Per quanto riguarda il centro di produzione per 1000 pasti socio sanitari entro 25 km appare chiara la finalità di garantire la qualità dei cibi ed il rispetto degli orari di consegna, in quanto una distanza eccessiva potrebbe alterare alcune proprietà organolettiche dei cibi e/o pregiudicare i tempi di consegna.

Per quanto riguarda la richiesta di un centro di emergenza alternativo per il 1000 pasti socio sanitari entro 45 km da Modena la stessa non appare irragionevole perché ha per scopo quello di evitare che il servizio possa subire interruzioni a causa di guasti od avarie nel centro ordinario.

In questo caso la previsione di una collocazione più lontana è giustificata dal fatto che i bisogni da fronteggiare sono solo eventuali e, comunque, di carattere sporadico, il che attenua l'esigenza posta a base della previsione di una distanza di 25 km per il centro di produzione ordinario.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la richiesta di un centro di emergenza alternativo per 6500 pasti scolastici entro 45 km da Modena, stante la necessità di garantire in ogni caso la continuità del servizio.

Sul punto la ragionevolezza è assicurata anche dal fatto che il bando consente di far fronte all'emergenza eventualmente indicando più centri di produzione con una capacità produttiva non inferiore a 1300 pasti per ciascuno”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Emilia Romagna 973 del 2014

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