La materia dell’assistenza sociale dopo la riforma del titolo V della Costituzione
Ancora sulla sentenza del TAR Veneto in materia di assistenza sociale.
La decisione in oggetto si segnala, oltre che per gli aspetti già evidenziati nel commento del 14 ottobre 2014 su questo sito, relativi alla possibilità dei comuni di indicare con un proprio atto regolamentare criteri ulteriori rispetto a quelli dell’Isee per stabilire la compartecipazione della persona con disabilità alla retta di residenzialità, anche per avere affrontato altre questioni molto dibattute ricollegate alla tematica in questione.
Si tratta della sentenza della Sezione III n. 1284 dell’8.10.2014 (estensore Mielli),
IL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK.
Al capo 6 della medesima sentenza, si afferma che il recepimento, da parte del regolamento comunale, dell’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2009 sul mantenimento all’assistito di una quota non inferiore al 25% del trattamento minimo pensionistico INPS, unitamente alla previsione di franchigie, consentono di tutelare sufficientemente l’autonomia, l’indipendenza e la dignità della persona con disabilità, considerato che è la struttura residenziale, tramite le prestazioni assistenziali erogate, a provvedere tendenzialmente in modo completo ai bisogni del disabile, con la conseguenza che nessun vulnus viene arrecato ai principi di dignità ed autonomia del disabile sanciti dalla convenzione di New York, la quale “non esclude una partecipazione del disabile abbiente ai costi del servizio che gli viene reso (cfr. Consiglio di Stato, 14 gennaio 2014, n. 99; id. 3 luglio 2013, n. 3574).”
Il TAR, sempre considerando che il servizio di carattere residenziale deve far potenzialmente fronte all’assolvimento di tutti i compiti di mantenimento e di cura della persona assistita, ha ritenuto non irragionevole che i regolamenti comunali “(…) integrino la disciplina in tema di Isee, prevedendo nei loro regolamenti di tener conto anche di redditi non imponibili e non considerati nella Isee - quali la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento - ai fini della valutazione della situazione economica degli assistiti per la compartecipazione alle spese per il ricovero in strutture assistenziali, anche se tali redditi non rientrano tra quelli utili per il calcolo dell’Isee” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 marzo 2013, n. 1631; id. 14 gennaio 2014, n. 99; id. 28 settembre 2012, n. 5154).
I CHIARIMENTI SULLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE SUI SERVIZI SOCIALI.
La sentenza ha approfondito la tematica dell’applicabilità dell’art. 24, comma 1, lett. g), della legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la conservazione all’assistito di una quota di almeno il 50% del reddito minimo di inserimento. Il TAR afferma che “(…) è vero che parte della giurisprudenza ha riconosciuto a tale norma la valenza di un principio direttivo al quale devono attenersi le amministrazioni pur in assenza dell’esercizio delega legislativa prevista dall’art. 24, comma 1, lett. g), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e mai attuata (se non a livello sperimentale temporaneo e territorialmente limitato), ma un tale criterio può trovare applicazione solo ove la Regione non abbia in proposito dettato una propria disciplina (come chiarito dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 296), con la conseguenza che legittimamente il Comune ha dato applicazione nella fattispecie alla disposizione di cui all’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2009, la quale prevede che “per i beneficiari delle prestazioni a carattere residenziale, l’importo di cui al comma 1 è ridotto in misura pari alle somme percepite a titolo di trattamento pensionistico, ferma restando la conservazione di una quota del medesimo non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti”.”
Sempre invocando la sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 296, il TAR ha respinto la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2009 sollevata dalla ricorrente, riconoscendo “la legittimazione della Regione a disciplinare, non in contrasto con i livelli essenziali di assistenza definiti dallo Stato, la materia dei servizi sociali che va ascritta alla sua potestà legislativa esclusiva di carattere residuale”.
Il TAR si è infine pronunciato sulla legittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 4589 del 28 dicembre 2007, impugnata dalla ricorrente perché non rispettosa del criterio di riparto della spesa, previsto dal DPCM 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, per i disabili gravi, nella misura del 70% a carico del servizio sanitario nazionale e del 30% a carico del Comune. “Anche tale censura non può essere accolta in quanto, come sopra precisato, la Corte Costituzionale con la citata sentenza 19 dicembre 2012, n. 296 ha chiarito che, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha modificato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni attribuendo alla potestà legislativa di tipo residuale ed esclusivo di queste la materia dei servizi sociali, hanno perso la propria cogenza, privando la materia di una cornice statale vincolante per l’attività normativa ed amministrativa di Regioni ed enti locali, gli atti di indirizzo e coordinamento adottati in materia prima della riforma del Titolo V della Costituzione, e pertanto deve ritenersi legittimo un intervento normativo della Regione che si discosti dai DPCM invocati dal ricorrente.”.
In conclusione, la sentenza della Consulta n. 296/2012 costituisce la cartina di tornasole per ricostruire il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali nella materia della assistenza sociale dopo la riscrittura del Titolo V della Costituzione.
avv. Marta Bassanese
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!