La verifica di congruità dell’offerta

19 Giu 2026
19 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, il costo della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali costituisce un parametro meramente indicativo, sicché il suo scostamento rispetto a quello indicato nell’offerta non implica, di per sé, la violazione dei minimi salariali, né comporta l’automatica esclusione del concorrente, richiedendo invece una verifica in concreto della sostenibilità dell’offerta.

Nella verifica di congruità dell’offerta negli appalti pubblici ex art. 110 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve valutare la sostenibilità economica dell’offerta alla luce delle condizioni esistenti al momento del sub-procedimento, tenendo conto anche delle sopravvenienze normative ed economiche intervenute anteriormente alla verifica, ivi incluso il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che non può essere qualificato come evento imprevedibile. Nella specie, l’offerta era stata giustificata sulla base di parametri retributivi riferiti a un periodo precedente, senza considerare il rinnovo del CCNL intervenuto prima della verifica di anomalia, con conseguente illegittimità del giudizio di congruità.

Il sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta anomala costituisce una fase essenziale della procedura di gara, volta ad accertare l’affidabilità e la sostenibilità dell’offerta economica, sicché la sua illegittima conduzione determina l’annullamento dell’aggiudicazione, con obbligo di riedizione della relativa fase valutativa. Nella specie, la verifica era stata svolta senza adeguata considerazione dei costi effettivi del lavoro e delle sopravvenienze, imponendo l’annullamento dell’aggiudicazione limitatamente al sub-procedimento di anomalia, con la necessità di verificare la sostenibilità delle modifiche delle diverse voci effettuate in relazione al margine di riserva inserito all’interno del costo della manodopera, per far fronte a eventuali e futuri mutamenti determinati dal rinnovo della contrattazione collettiva.

Nel sistema degli appalti pubblici, la valutazione della gravità dell’illecito professionale e dell’affidabilità dell’operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, da esercitarsi in relazione alla specifica procedura e al concreto contesto esecutivo, con sindacato giurisdizionale limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria. Nella specie, era legittima la valutazione compiuta dalla stazione appaltante che aveva ritenuto non grave una precedente risoluzione contrattuale, valorizzando la limitata durata dell’inadempimento, la diversità dell’oggetto e la pendenza del contenzioso.

Il G.A., nel disporre la riedizione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, può disporre che, ove la stazione appaltante ritenga l’offerta della prima graduata anormalmente bassa, il subentro in favore della ricorrente, seconda graduata, avvenga con la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, scelta da preferire laddove, venga in rilievo un appalto di servizi, non potendo la durata del giudizio andare a detrimento del ricorrente vittorioso.

Ove il G.A. si sia limitato ad accogliere l’appello principale ai fini della riedizione della verifica dell’anomalia dell’offerta della prima graduata, va dichiarato improcedibile l’appello incidentale escludente proposto dalla stessa, per difetto di attualità della disamina delle censure ivi sollevate, dovendo l’interesse a ricorrere intendersi traslato avverso gli atti di successivo esercizio del potere, a seconda del loro esito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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