Il fresato d’asfalto è un rifiuto o un sottoprodotto riutilizzabile?

09 Ott 2014
9 Ottobre 2014

Il Consiglio di Stato si occupa del fresato d'asfalto (materiale prodotto dalla demolizione stradale), precisando che può essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto solo in presenza di specifiche condizioni tecniche.

Si legge nella sentenza n. 4978 del 2014: "Oggetto di controversia è il provvedimento espulsivo assunto a carico di CISAF in ragione della ritenuta inattendibilità della sua offerta, nella quale non viene indicato l’onere economico legato al trasporto e al conferimento in discarica dei materiali di risulta proveniente dalla demolizione della esistente pavimentazione stradale, appunto, da rimuovere.

Parte appellante ritiene che l’offerta non sia incongrua, potendosi fare a meno, nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto, dell’operazione di trasporto e conferimento in discarica (con esenzione dei relativi oneri economici),dal momento che il materiale derivante dalla demolizione del manto stradale può essere recuperato e riutilizzato nel processo di produzione del conglomerato bituminoso.

Secondo l’impostazione difensiva, il materiale prodotto dalla demolizione stradale costituito dal c.d “fresato d’asfalto” va qualificato come sottoprodotto, come tale suscettibile di riutilizzo, e non come rifiuto, per il quale è necessario il conferimento alla discarica di materiali inquinanti: questa operazione di recupero e riutilizzo è stata prevista nel caso dell’offerta dell’appellante, il che giustificherebbe l’esposto risparmio di spesa, proprio per l’esenzione dai relativi oneri economici connessi al trasporto allo smaltimento in discarica di detto materiale.

Così riassuntivamente esposta, quella relativa al c.d. “fresato d’asfalto” è la fondamentale questione giuridica su cui poggia la causa in trattazione e che, in via prioritariamente logica, occorre necessariamente dirimere ai fini della verifica della legittimità o meno del provvedimento espulsivo oggetto di contestazione giudiziale.

Ritiene il Collegio che l’assunto difensivo posto a fondamento dell’appello, volto a “difendere” il riutilizzo del materiale derivante dalla demolizione del manto stradale nella produzione del conglomerato bituminoso, quale elemento giustificativo del minor onere di spesa, come desumibile dall’offerta e fatto oggetto di giustificazione in sede di verifica dell’anomalia, non sia condivisibile.

Questa Sezione ha avuto modo di occuparsi della problematica costituita dalla natura del fresato d’asfalto, se vada qualificato come rifiuto, secondo la classificazione di cui al D.M. 5/2/1998 e l’inserimento nel codice europeo dei rifiuti, oppure debba essere considerato un sottoprodotto, idoneo, come tale, ad essere riutilizzato, esprimendo l’avviso che in concreto il fresato d’asfalto può essere annoverato come un sottoprodotto purché in presenza di specifiche condizioni tecniche (Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2013 n.4151).

Così questa Sezione - e il Collegio aderisce pienamente a quanto in precedenza statuito con il citato decisum - ha in primo luogo precisato che deve trattarsi di un prodotto di cui il detentore non deve disfarsi e con le caratteristiche che ne permettono il reimpiego, come previsto dall’art.184 bis del Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) secondo cui :
“E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art.183 comma 1 lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.

Alla luce dei requisiti di carattere generale testé indicati dalla normativa di settore, il fresato d’asfalto, in linea di massima, non deve essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale. 

Nondimeno detto sottoprodotto deve soddisfare, come già detto, specifiche condizioni, rappresentate essenzialmente dal fatto che il nuovo utilizzo del fresato in questione deve essere integrale, avvenire nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale; e solo in presenza di tali requisiti si può considerare il fresato un sottoprodotto; altrimenti deve essere classificato come un rifiuto speciale.

Orbene, con riferimento alle “condizioni tecniche” testé esposte, ai fini del riutilizzo immediato del prodotto occorre andare a verificare in concreto la sussistenza delle predette condizioni; e a tali fini occorre rilevare come sia la stessa Società ad indicare una serie di “ passaggi “ della catena produttiva che dovrebbe condurre al riuso del fresato nel conglomerato bituminoso, passaggi che, però, nella specie non risultano essere stati osservati.

Invero, CISAF ha indicato la società CFG quale soggetto preposto al prelievo, trasporto e riutilizzo del fresato, ma detta Società non risulta essere in possesso del titolo abilitativo a trattare tale materiale; lo stesso dicasi per la Società Ecology Green, pure indicata come preposta allo stoccaggio provvisorio, ma non in possesso di idoneo titolo; infine in sede giurisdizionale, e solo in tale sede viene indicato come impianto in grado di assolvere al compito quello della Società Bicamis.

Ne deriva che in concreto non si sono forniti elementi idonei a far ritenere che le condizioni tecniche necessarie per il riuso del fresato d’asfalto nel processo siano pienamente soddisfatte; e questo non senza considerare che l’operazione di recupero deve avvenire in loco, senza necessità di stoccaggio o deposito, modalità operativa che nella specie non è possibile rilevare come sussistente.

Se così è, la valutazione negativa data dalla Commissione in sede di verifica di anomalia appare fondata, non risultando ragionevolmente accoglibili le giustificazioni di CISAF dirette ad affermare l’esistenza di un minor costo per il mancato conferimento in discarica del prodotto proveniente dalla demolizione del manto d’asfalto.e non risultando contestualmente convincenti le modalità di riuso del fresato d’asfalto, sicché non è possibile fondatamente invocare, da parte di CISAF, l’espunzione di tale voce di spesa".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 4978 del 2014

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